T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 19-01-2011, n. 104

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che l’art. 69 del R.D. n. 2440/1923, in virtù del quale un’amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo, ragioni di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni statali può richiedere ed ottenere la sospensione del pagamento in attesa del provvedimento definitivo (c.d."fermo amministrativo") non può ritenersi legittimamente utilizzabile anche da parte di amministrazioni non statali a garanzia dei propri crediti, dal momento che lo stesso art. 69 – comma 6 – del regio decreto 2440/1923 sulla contabilità generale dello Stato fa infatti esclusivo riferimento ad una amministrazione dello Stato quale soggetto titolare di tale potere di eccezionale esercitabilità e, per tale ragione, l’istituto del fermo amministrativo non può considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse in quanto la traslazione di esso al di fuori dell’alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell’ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato può ammettersi soltanto in presenza di una espressa normazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 15382 del 4/11/2002; T.A.R. Lazio Sez.II ter n.3484/2004- citate in ricorso);

che, pertanto, nella specie, il fermo amministrativo risulta adottato dall’USL 59 in totale carenza di potere, per cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario secondo il consueto criterio " carenza di potere – nullità – giudice ordinario " (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 03 marzo 2010, n. 1247);

Considerato, altresì, che, in applicazione dell’art. 11 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104), alla declinatoria di giurisdizione da parte di questo Tribunale segue il rinvio della causa al giudice ordinario munito di giurisdizione, da riassumersi nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia e con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in questa sede;

Ritenuto che nulla va statuito in ordine alle spese in mancanza di costituzione della controparte intimata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

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