Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 07-03-2013, n. 10619

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B. S. avverso la sentenza emessa in data 27.1.2012 dal Giudice monocratico del Tribunale di Udine ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con la quale veniva applicata al predetto B. la pena concordata e condizionalmente sospesa di giorni sedici di arresto ed Euro 2.840,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente per anni uno e mesi sei, per il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. b) e 2 bis, comma 2 sexies e art. 186 bis C.d.S., comma 1, lett. a) (fatto del (OMISSIS)).

Deduce, allegando taluni documenti, l’errata applicazione e contestazione dell’aggravante di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 1, lett. a) (imputato che aveva conseguito la patente da meno di tre anni, colto alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica).

Rileva, al riguardo, che alla data del fatto l’imputato era ultraventunenne (essendo nato il 1.5.1989) e che era munito di patente conseguita da oltre tre anni e precisamente l’11.9.2007, ma poi smarrita con rilascio di un nuovo documento in data 28.9.2009:

del resto, il B. era stato già processato per analoghi fatti commessi il 7.12.2008 e gli era stata sospesa la patente con provvedimento della Prefettura in data 12.12.2008, per la durata di mesi nove (complessivamente). Si duole, altresì, della durata della sospensione della patente di guida, essendo stata aumentata quella, di anni uno, già inflitta dalla Prefettura e scontata dall’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. In effetti, alla luce dei documenti allegati al ricorso, parrebbe che non possano ritenersi integrati gli estremi della contestata aggravante di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 1, lett. a), sopra emarginata.

Invero, dalla fotocopia della patente (retro) formato tessera del 3.1.2012 allegata al ricorso, si evince che la patente di guida fu conseguita dal ricorrente l’11.9.2007: questa, come emerge da ulteriore documento allegato, gli era stata sospesa per mesi nove dalla Prefettura di Udine il 12.12.2008, in occasione di una precedente infrazione commessa l’8.12.2008 e nuovamente rilasciata il 28.8.2009 (patente considerata nel caso in esame come da verbale), secondo quanto emerge dal provvedimento di sospensione della patente emesso dalla Prefettura di Udine in data 28.10.2009, per il fatto di cui al presente procedimento.

Senonchè, per un verso, nulla dimostra che la patente sia stata smarrita, come affermato, con rilascio di un nuovo documento, per tale ragione (e non già per altro motivo: ad es. nuovo conseguimento a seguito di revoca della patente) il 28.8.2009 e, per altro verso, va rilevato che in tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, il controllo sulla corretta definizione dell’imputazione, che rientra tra i compiti fondamentali del giudice, esige specifica motivazione quando la proposta delle parti si discosta dalla qualificazione giuridica del fatto originariamente contestate; quando invece l’imputazione inizialmente formulata venga recepita e come tale ratificata dal giudice, non è necessaria dettagliata motivazione sul punto e quindi l’imputato non può impugnare la sentenza per mancanza e illogicità manifesta della motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate dopo aver accettato implicitamente, concordando la pena, la imputazione (Cass. pen. Sez. 6^, n. 32004 del 10.4.2003, Rv. 228405; Sez. 4^, n. 2084 del 7.12.1994, Rv. 200103).

Peraltro nemmeno risulta che tali dati fossero stati portati a conoscenza del Giudice a quo.

La seconda censura è, invece, fondata, essendo stata applicata la sospensione della patente per una durata pari al massimo consentito (ai sensi dell’art. 186 bis C.d.S., comma 2, lett. a) e comma 3), peraltro a fronte della sospensione di mesi sei già disposta dalla Prefettura, senza alcuna motivazione.

Ma in tal caso occorreva fornire una motivazione sul punto atteso che la misura che si allontanava dal minimo edittale (Cass. pen. Sez. 4^, n. 35670 del 26.6.2007, Rv. 237470 e successive conformi).

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida con rinvio sul punto, al Tribunale di Udine.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Udine. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *