Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 28-02-2013, n. 9730 Richiesta di rinvio a giudizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Gip del Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 14/06/2012 ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio proposta dal P.m. nel procedimento a carico di L.G., nel presupposto che l’illegittimo rigetto dell’istanza di rinvio dell’interrogatorio formulata dalla difesa dell’indagato, per un personale impedimento, avrebbe prodotto una richiesta di rinvio a giudizio nulla per omessa audizione dell’indagato.

Con l’impugnazione proposta il P.m. presso il Tribunale di Tivoli eccepisce violazione di legge processuale, non essendo prevista la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel caso di mancata comparizione dell’indagato per l’interrogatorio per legittimo impedimento del difensore, poichè la norma ritiene sussistente la nullità del provvedimento solo nel caso di omessa convocazione dell’interessato, atto che nella specie era ritualmente intervenuto.

Ritenuta l’abnormità del provvedimento, per l’indebita regressione del procedimento conseguita alla pronuncia impugnata, se ne chiede l’annullamento.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta pacificamente acquisito in giurisprudenza che l’atto è abnorme solo quanto provoca una non prevista regressione del procedimento, che realizza uno stallo, insuscettibile di essere superato, se non con l’eliminazione dell’atto attraverso l’intervento straordinario del supremo giudice della legittimità. Ancora è abnorme l’atto determinante lo stallo quando possa essere rimosso solo incorrendo in nullità processuali (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, imp. Toni, Rv. 243590).

Il rinvio del procedimento al P.m. per la rinnovazione di atti nulli da un lato è previsto nel nostro ordinamento, dall’altro può essere superato attraverso l’adempimento richiesto, la cui esecuzione non provoca alcuna nullità.

Talchè nel caso di specie, in quanto la regressione è effetto legislativamente previsto, può ravvisarsi soltanto un’illegittima determinazione del giudice, che ha ravvisato un motivo di nullità che non compare tra quelli indicati dall’art. 416 cod. proc. pen., comma 1; ne deriva che la disposta regressione del procedimento in luogo che essere abnorme, in quanto prevista, è semplicemente illegittima, situazione che permette in ogni caso al P.m., rinnovato l’atto, di procedere oltre, ed esclude conseguentemente l’impugnabilità del provvedimento.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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