Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13466

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo

Con sentenza nr.178/5/2005, depositata in data 14/12/2005, la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile per difetto di capacità processuale l’appello proposto dal Comune di Roma avverso la sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la quale, su domanda di M. srl, era stato annullato l’avviso di accertamento ed accolto il ricorso proposto dalla M. srl con riduzione della somma dovuta alla dichiarata durata mensile ed alla superficie indicata dalla società. In particolare il giudice territoriale ha ritenuto inammissibile il gravame presentato dall’amministrazione comunale per carenza di potere di rappresentanza processuale in capo al Dirigente del Servizio Affissioni e Pubblicità, soggetto privo di poteri di rappresentanza dell’ente locale affidati in via esclusiva al Sindaco D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 50.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Roma con un unico motivo per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50 corredato di quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. ed ha resistito la contribuente M. srl con controricorso.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta di interruzione del processo per intervenuto fallimento della società M. srl. Infatti secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi per tutte sez.un. nr.14385 del 21/6/2007) il difetto di capacità processuale di una parte, intervenuto dopo il deposito del ricorso presso la Corte di Cassazione, non ha alcuna rilevanza in quanto, nel giudizio di cassazione dominato dall’impulso di ufficio, non opera l’istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dall’art. 299 e segg c.p.c.. Ciò non comporta peraltro alcun contrasto con l’art. 24 Cost. perchè la piena tutela del diritto di difesa viene assicurata dalla sopravvivenza della procura speciale rilasciata al difensore della parte colpita dall’evento, mentre la causa interruttiva potrà assumere rilievo eventuale nel giudizio di rinvio.
Con unico motivo il Comune di Roma denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 50, comma 2 in tema di rappresentanza in giudizio, in quanto la costituzione in giudizio e l’atto di appello sono stati sottoscritti dal dirigente del servizio Affissioni e Pubblicità in proprio e non dal Sindaco del Comune di Roma, soggetto a cui appartiene, secondo la sentenza impugnata, in via esclusiva la rappresentanza in giudizio del Comune.
Il motivo è fondato.
Infatti è vero che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, ha disposto che "l’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". Tuttavia occorre rilevare che, in seguito alla disciplina degli enti locali di cui al TU approvato con D.Lgs. 12 agosto 2000, n. 267, in tema di contenzioso tributario, la rappresentanza in giudizio del Comune spetta in via generale al Sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta, ma lo statuto del Comune (atto a contenuto normativo, rientrante nella diretta conoscenza del giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all’intero contenzioso, al dirigente dell’ufficio legale, e possono altresì prevedere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria (cfr. Corte cass. SU 16.6.2005 n. 12868; id. SU 27.6.2005 n. 13710). Per quanto concerne in particolare il Comune di Roma, si è rilevato che il potere di rappresentanza processuale è stato attribuito ai dirigenti comunali dall’art. 34, comma 4, dello Statuto comunale, approvato con Delib. Consiliare 17 luglio 2000, n. 122 (successivamente integrato con Delib. 19 gennaio 2001, n. 22), e dall’art. 3 del Regolamento approvato con Delib. Giunta 25 febbraio 2000, n. 130 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie), anche se deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello Statuto (cfr. Corte cass. 5^ sez. 30.1.2007 n. 1915 che precisa inoltre come "per quanto, invece, riguarda il ricorso per cassazione, il sindaco è l’unico legittimato a rappresentare il medesimo Comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, ai sensi della disposizione generale contenuta nell’art. 24, comma 1, dello Statuto ed in conformità al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50"; conf. 5^ sez. 4.8.2010 n. 8062).
Pertanto, in virtù di quanto sopra, appare del tutto legittima la rappresentanza processuale del Comune di Roma a mezzo del dirigente dell’Uffizio affissioni e Pubblicità ed il motivo di ricorso appare fondato.
Le considerazioni che precedono inducono all’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza di appello per vizio di violazione di norme di diritto in materia di legittimazione processuale degli enti locali e rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale del Lazio per l’esame dei motivi di gravame proposti con l’atto di appello nonchè per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della commissione tributaria della regione Lazio per l’esame dei motivi di gravame proposti con l’atto di appello nonchè per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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