Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 20-02-2013, n. 8392 Misure cautelar

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata ordinanza fu respinto l’appello proposto nell’interesse di A.S. avverso il provvedimento con il quale la corte d’appello di Napoli, davanti alla quale l’ A. era imputato dei reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. n. 309 del 1990, aveva a sua volta respinto la richiesta dello stesso imputato di revoca della misura cautelare della custodia in carcere o della sua sostituzione con altra misura meno afflittiva;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria firma, l’ A., lamentando, in sintesi e nell’essenziale, la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla posizione, da riguardarsi come analoga a quella del ricorrente, del coimputato I., cui erano stati concessi gli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare in carcere, sulla base del richiamo ad elementi del tutto simili a quelli dedotti dal ricorrente a sostegno della propria richiesta quali, in particolare, l’insussistenza di cause ostative all’applicazione dell’indulto, la possibilità di applicazione, in sede esecutiva, dei benefici previsti dall’ordinamento penitenziario, la risalenza nel tempo dei fatti in contestazione.
Motivi della decisione

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome basato sulla prospettazione di doglianze da riguardarsi come non suscettibili di inquadramento in alcuna delle ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p., alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui non può costituire motivo di censura in sede di legittimità la vera o presunta disparità dei giudizi espressi dal giudice di merito con riguardo a posizioni che si assumano simili tra loro (in tal senso, fra le altre: Cass. 3, 9 aprile – 20 giugno 1997 n. 1629, Amaro, RV 208515; Cass. 3, 24 settembre – 13 novembre 1997 n. 10207, Asselti, RV 209460; Cass. 5, 16 marzo – 26 aprile 2010 n. 16275, Zagari, RV 247261); e ciò a prescindere dalla osservazione che, comunque, l’impugnata ordinanza risulta sostenuta da più che logica e adeguata motivazione, avendo il tribunale posto in luce come la ritenuta permanenza di esigenze cautelari tali da poter essere soddisfatte solo con la custodia in carcere si fondasse sull’accertata partecipazione del ricorrente ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che era operativa su gran parte del territorio nazionale e sulla parimenti accertata commissione, da parte dello stesso ricorrente, di più episodi di spaccio di dette sostanze, anche in ingente quantità;

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro mille.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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