Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-01-2011, n. 406

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento del provvedimento con il quale la società interessata non è stata ammessa alla gara indetta da A. spa per mancato possesso del requisito di cui al punto III.2.1.3.a) del bando di gara, nonché degli altri atti riguardanti la procedura in contestazione, comprensivi del provvedimento di conferma di non ammissione alla gara e del bando di gara, nella parte relativa alla sez. III punto III.2.1.3 (capacità tecnica) se interpretato nel senso non sussista la capacità in capo al concorrente che abbia fornito e messo in opera un impianto di cogenerazione di potenza superiore a 4,5 MW, ma composto da più gruppi di cogenerazione (motori) di potenza unitaria inferiore al detto limite di 4,5 MW, oppure qualora vada interpretata nel senso che tale potenza debba essere riferita non in funzionamento "standby".

L’appellante ripropone e sviluppa le censure articolate in primo grado, formulando anche una domanda di risarcimento del danno.

L’amministrazione intimata resiste al gravame.

In punto di fatto, è utile evidenziare che, con bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 03.08.2005, la società A. s.p.a. indiceva una gara per l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto la progettazione, la fornitura a piè d’opera, la supervisione al montaggio, il collaudo e l’assistenza alla messa in servizio di gruppi di cogenerazione per teleriscaldamento, con motori a gas per produzione di energia elettrica e termica sotto forma di acqua calda, completi di caldaia a recupero, sistemi di recupero calore sui fluidi ausiliari, sistemi di dissipazione del calore, sistemi di abbattimento NOx e CO, sistemi di silenziamento linee fumi e quadri di controllo.

Il paragrafo III.2.1.3 del bando richiedeva, quale requisito di capacità tecnica, "l’aver effettuato con buon esito nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando la fornitura e la messa in esercizio di almeno un gruppo di cogenerazione con motore alternativo alimentato esclusivamente a gas naturale, di potenza elettrica lorda unitaria non inferiore a 4,5 MW".

A tal fine A.C. s.r.l., partecipante alla gara, dichiarava (cfr. doc. 4 di parte ricorrente) di avere fornito "un impianto di cogenerazione con due motori alternativi alimentati a gasmetano per la produzione complessiva di 9.650 KVA di energia elettrica e di 15044 Kwt di energia termica sotto forma di acqua surriscaldata a 195 °C, acqua calda a 90° per forni essicazione ed acqua calda a 54 °C. Rendimento elettrico lordo 40,3%".

Con lettera datata 19.09.2005, la stazione appaltante chiedeva ad A.C. s.r.l. di "dichiarare la potenza elettrica lorda unitaria dei motori" forniti "espressa in MW".

La società, con lettera datata 22.09.2005, specificava che la potenza elettrica lorda unitaria dei motori era di "4,67 MW elettrici per funzionamento in stand by; 4,25 MW elettrici per funzionamento in prime; 3,86 MW elettrici per funzionamento in continuo".

Successivamente la stazione appaltante disponeva l’esclusione dalla gara di A.C. s.r.l. per "mancato possesso del requisito di cui al punto III.2.1.3.a) del bando di gara".

La società esclusa, attuale appellante, chiedeva la riammissione alla gara, producendo una relazione tecnica a sostegno della ritenuta sussistenza del requisito di capacità tecnica.

La stazione appaltante, con lettera del 04.11.2005, confermava l’esclusione dalla gara della società A.C. s.r.l.

All’esito della procedura, la gara veniva dichiarata deserta per mancanza di offerte valide e l’appalto veniva poi aggiudicato ad altra società con procedura negoziata senza previa indizione di gara.

Secondo l’appellante non sarebbero comprensibili le ragioni della propria esclusione dalla gara. In ogni caso, a suo dire, sarebbe irragionevole la tesi della stazione appaltante, secondo la quale il requisito di capacità tecnica andrebbe verificato in relazione al singolo motore e senza attribuire rilevanza alla potenza elettrica correlata al funzionamento in modalità "stand by". Le censure sono estese alle clausole del bando di gara se interpretate nel modo prospettato nell’atto di esclusione.

Le censure sono prive di pregio.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, il collegio evidenzia che la stazione appaltante ha adeguatamente evidenziato le ragioni dell’esclusione, raccordandole alla carenza del prescritto requisito tecnico, specificamente indicato attraverso il riferimento al "punto III.2.1.3.a) del bando di gara".

In modo ancora più ampio, il provvedimento del 04.11.2009, ha evidenziato che l’impianto indicato a dimostrazione del requisito di capacità tecnica supera la potenza di 4,5 MW solo in condizioni di funzionamento in stand by, non assimilabili alle normali condizioni di esercizio di un impianto di teleriscaldamento.

Destituito di fondamento è anche il motivo di gravame riferito alla asserita violazione del bando di gara. Secondo l’appellante, in base alla lex specialis, sarebbe sufficiente ad integrare il requisito di capacità tecnica l’avvenuta fornitura di un cogeneratore composto da due motori, purché la potenza complessiva soddisfi il requisito di potenza elettrica lorda unitaria non inferiore a 4,5 MW.

A tale proposito è sufficiente rilevare che il paragrafo III.2.1.3 lett. a) del bando specifica espressamente i contenuti del prescritto requisito di capacità tecnica: esso è soddisfatto solo dalla messa in esercizio di "almeno un gruppo di cogenerazione con motore alternativo alimentato esclusivamente a gas naturale, di potenza elettrica lorda unitaria non inferiore a 4,5 MW".

Pertanto, la lex specialis, utilizzando il termine "motore" al singolare, rende palese che l’impianto fornito doveva essere "un gruppo di cogenerazione", strutturato con un solo motore, il quale, a sua volta, doveva presentare una potenza unitaria lorda non inferiore a 4,5 MW.

Nel caso di specie, la società appellante ha dichiarato di avere fornito un impianto di cogenerazione con "due motori alternativi", ossia un impianto strutturato in modo diverso da quello definito dal bando di gara ai fini della sussistenza della capacità tecnica.

Sotto un ulteriore profilo, l’appellante deduce che:

– l’impianto fornito, con i due motori in parallelo, sviluppa una potenza complessiva di 7,7 MW, ossia molto superiore a quella di 4,5 MW richiesti dal bando;

– in ogni caso, ciascuno dei motori esprime una potenza di 4,67 MW nella modalità di funzionamento in stand by.

Nemmeno queste due censure meritano condivisione.

Infatti, la potenza complessiva dei due motori non è idonea a superare la necessità di fornire un impianto dotato di un solo motore.

In secondo luogo, ai fini del calcolo della potenza di ciascuno dei motori è ragionevole fare riferimento alla normale modalità "in continuo" e non a quella in "stand by", anche considerando che essa può essere impiegata per un periodo massimo di 100 ore per anno.

La scelta compiuta dal bando non appare irragionevole, perché risponde alle esigenze tecniche rappresentate dall’amministrazione in modo adeguato.

La reiezione delle censure proposte dall’appellante rende evidente l’infondatezza delle domande risarcitorie proposte, anche prescindendo dai possibili profili di inammissibilità eccepiti dalla parte appellata.

In definitiva, quindi, l’appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e so no liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Respinge l’appello;

condanna l’appellante a rimborsare alle parti appellate le spese di lite, liquidandole in complessivi euro 4000//00 (quattromila//00);

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Marco Lipari, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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