Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 20-02-2013, n. 8390 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata ordinanza il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, giudicando a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, confermò la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di A.D., ritenuto gravemente indiziato del reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies conv. con modif. in L. n. 356 del 1992, aggravato del D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 conv. con modif. in L. n. 203 del 1991, per avere, secondo l’accusa, in concorso con i fratelli A.R. e A.G., al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito in modo fittizio ad altri soggetti la effettiva proprietà dell’hotel ristorante (OMISSIS), avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e con l’intento di agevolare la cosca degli Aquino di Gioiosa ionica, facente parte dell’organizzazione di tipo mafioso denominata "ndrangheta";

– che, a sostegno di tale decisione, il tribunale, con riguardo al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, fece essenzialmente riferimento alla sopravvenuta condanna, non definitiva, pronunciata per il suddetto reato a carico dell’ A.D. dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria in data 7/8 marzo 2012; con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, richiamò il disposto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, osservando che lo stato di incensuratezza del prevenuto ed il fatto che egli non si fosse dato alla fuga non costituivano elementi sufficienti a far ritenere superata la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere prevista da detta disposizione normativa;

– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del prevenuto denunciando mancanza di motivazione e inosservanza o erronea applicazione dell’art. 309 c.p.p., in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., sull’assunto che:

1) quanto al requisito dei gravi indizi di colpevolezza, lo stesso non avrebbe potuto essere ritenuto sussistente, non essendo ancora stata depositata la motivazione della sopravvenuta sentenza di condanna ed essendo stato, per converso, effettuato dalla difesa, in sede di udienza di rinvio, il deposito di una serie di nuove prove documentali che, se esaminate, si sarebbero rivelate idonee a dimostrare l’insussistenza del suddetto requisito;

2) quanto alle esigenze cautelari, sarebbe stata da ritenere positivamente provata la loro insussistenza, alla luce del fatto che era stato sottoposto a sequestro l’intero complesso dei beni interessati dalla presunta intestazione fittizia, per cui sarebbe venuto meno qualsiasi rischio di protrazione dell’attività criminosa, non essendo stato, d’altra parte, neppure mai ipotizzato il rischio di reiterazione di reati della stessa specie;
Motivi della decisione

– che il ricorso non appare meritevole di accoglimento, in quanto:

a) con riguardo al primo motivo, il fatto stesso che sia sopravvenuta una sentenza di condanna per il fatto in relazione al quale è stata disposta la misura cautelare comporta che deve necessariamente ritenersi sussistente, nel giudizio "de libertate", il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, a prescindere dalle motivazioni poste a base di detta sentenza e senza che sussista, quindi, la necessità di attendere che esse siano depositate, ferma restando soltanto la possibilità che, come affermato, in particolare, da Cass. 5, 19 giugno – 4 novembre 2008 n. 41104, Scozia, RV 241483, "risultino dedotti elementi di prova nuovi, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell’adozione della misura cautelare"; ipotesi, questa, che, infatti, risulta evocata nel ricorso, ma a proposito della quale va osservato che, in primo luogo, non è stata fornita, nel medesimo atto di gravame (come invece sarebbe stato necessario), alcuna indicazione circa lo specifico contenuto di detti elementi e meno che mai circa le ragioni della loro prospettata idoneità a superare la presunzione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza scaturente dalla intervenuta pronuncia di condanna; in secondo luogo, proprio la mancata conoscenza, per il momento, delle ragioni sulle quali si fonda detta pronuncia, se, per un verso, non può avere influenza sulla idoneità della stessa a soddisfare, allo stato, il requisito della gravita indiziaria, impedisce, per altro verso, la possibilità di porre a confronto con quelle ragioni gli elementi nuovi prodotti dalla difesa, rimanendo peraltro sempre possibile l’effettuazione di un tale confronto qualora, una volta effettuato il deposito della motivazione, venga avanzata richiesta di revoca della misura cautelare; b) con riguardo al secondo motivo, operando la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3 (da ritenersi tuttora valida per i delitti aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7), con riferimento a tutte e tre le ipotesi di esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., ivi compresa, quindi (per quanto qui interessa), quella correlata al pericolo di reiterazione di delitti di criminalità organizzata ovvero della stessa indole di quello per cui si procede, non può certo dirsi che dal solo intervenuto sequestro dei beni oggetto della fittizia intestazione di cui si sarebbe reso responsabile il ricorrente derivi l’impossibilità, per quest’ultimo, di porre in essere, nel naturo, altri delitti di criminalità organizzata (per tali dovendosi ritenere anche quelli per i quali, come nella specie, ricorra la citata circostanza aggravante), ovvero della stessa indole di quello per cui si procede; ed è appena il caso di osservare, a tale ultimo proposito, che per "delitti della stessa indole" non devono necessariamente intendersi solo quelli che siano previsti dalla stessa norma incriminatrice.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *