Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 20-02-2013, n. 8389

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che Q.F.A., imputato di reati fallimentari davanti alla corte d’appello di Trieste, ha presentato, mediante deposito in udienza, richiesta di rimessione ex art. 45 c.p.p. sull’assunto che sarebbe ivi sussistente una "situazione oggettiva locale rilevante e pregiudicante", tale da aver determinato "la reviviscenza delle istanze di avocazione a suo tempo presentate alla procura generale della corte d’appello di Trieste, che illustravano la grave, e insopportabile pretermissione dei fattori causativi nel processo di crisi della Banca di credito di Trieste, istituto sloveno, puntuata negli anni 1995-1996, nei cui esercizi si è verificato lo svuotamento dissolutivo per centinaia di miliardi di lire, anche con creazione di ben identificate aree surrettizie di insolvenza".
Motivi della decisione

– che la richiesta va dichiarata inammissibile, in quanto:

a) pregiudiziale causa di inammissibilità appare quella prevista dall’art. 46 c.p.p., comma 3, per la mancata osservanza del disposto di cui al comma 1 dello stesso articolo (ai sensi del quale la richiesta di rimessione sia depositata nella cancelleria del giudice e sia notificata entro sette giorni, a cura del richiedente, alle altre parti), rilevandosi che, nel caso di specie, il deposito risulta effettuato in udienza e non vi è prova in atti dell’avvenuta effettuazione della prescritta notifica alle altre parti, tra le quali va compreso, ovviamente, anche il pubblico ministero; ciò alla luce del principio affermato, fra le molte altre, da Cass. 1, 7 -26 ottobre 1996 n. 5026, Lamberti ed altri, RV 205733, secondo cui: "La notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicchè, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorchè questa sia stata depositata in udienza"; principio, questo, al quale, secondo quanto affermato da Cass. 1, 9 gennaio – 7 marzo 1996 n. 56, Farassino, RV 203888, può derogarsi solo a condizione che, qualora la richiesta di rimessione sia stata presentata in udienza, risulti attestata nel verbale l’avvenuta consegna di copia a ciascuna delle parti private, nonchè al pubblico ministero; il che, nella specie, non si verifica;

b) in ogni caso, la richiesta sarebbe da considerare inammissibile anche con riguardo al suo contenuto, atteso che nè dalla parte sopra riportata nè da quanto si legge nel seguito dell’atto è dato comprendere in che cosa sarebbe esattamente consistita la denunciata "situazione oggettiva locale rilevante e pregiudicante" e meno che mai se e come tale situazione potesse essere tale da rientrare in taluna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 45 c.p.p.;

– che la ritenuta inammissibilità della richiesta comporta, secondo le regole generali, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (Cass. 1, 15-23 luglio 1996 n. 4633, Argenti ed altri, RV 205587; Cass. 1, 9 febbraio – 16 maggio 2000 n. 944, Tiani, RV 216006), cui si ritiene opportuno aggiungere, ai sensi dell’art. 48 c.p.p., u.c., la condanna al versamento, a favore della cassa delle ammende, di un somma il cui importi stimasi equo fissare nel minimo edittale di Euro mille.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

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