Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 20-02-2013, n. 8373 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di S. A. alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di furto aggravato;

– che avverso detta sentenza propose ricorso per cassazione la difesa dell’imputata, lamentando come ingiustificata la mancata esclusione della contestata recidiva;

– che alla proposizione del ricorso ha poi fatto seguito formale dichiarazione di rinuncia sottoscritta dall’imputata, con autentica da parte del difensore, avv. R. O. di Cagliari, il quale ha anche sottoscritto un’apposita nota di trasmissione.
Motivi della decisione

– Che, attesa la sopravvenuta, valida rinuncia, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze, comunque, di cui all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in Euro cinquecento.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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