Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2012, n. 13460

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n 96/01/2010, depositata il 27.5.2010, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dalla società XXX s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e XXX S.p.A. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento per Euro 472.475,06, per addizionale regionale Irpef, ritenute redditi di lavoro autonomo, Irap e Iva per l’anno di imposta 2002, a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 36 bis.
La XXX s.p.a. impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e alla omessa sottoscrizione autografa del provvedimento;
b) violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione alla mancata sottoscrizione della cartella di pagamento;
c) violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in relazione alla intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di iscrizione a ruolo delle somme vantate contro l’atto impugnato, ritenendo applicarsi alla fattispecie il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 e non l’art. 25 novellato del citato D.P.R.;
d) difetto di motivazione(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in relazione alla intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere di iscrivere a ruolo le somme vantate con l’atto impugnato;
Si sono costituite nel giudizio di legittimità, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate e XXX S.p.A., quest’ultima formulando anche ricorso incidentale eccependo violazione di legge in ordine alla omessa motivazione relativamente alla disposta compensazione delle spese del giudizio di appello.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 27/4/2012, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Sono infondati i motivi del ricorso principale.
1) il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, prevede che: "la cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".
Le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 devono, quindi contenere, a pena di nullità, l’indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo nonchè di emissione e notificazione della medesima cartella di pagamento relativamente all’agente della riscossione.
Vi è l’obbligo di osservanza da parte dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione, in quanto soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche, dell’attività procedimentale al fine di emettere un provvedimento destinato ad incidere nella sfera giuridica del destinatario.
La Corte Costituzionale ha rilevato che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione predicati dall’art. 97, comma 1.
(Corte Cost. ord 9.11.2007 n. 377).
L’indicazione del responsabile è ancor più necessaria nei procedimenti di massa, caratterizzati in modo pressochè assoluto dall’elemento tecnico organizzativo e dall’uniformità delle operazioni, trattandosi di trasfondere il contenuto dei ruoli ricevuti dall’Agenzia delle entrate in singole cartelle destinate individualmente ai contribuenti, senza alcuna possibilità di apprezzamento, tanto più di natura discrezionale.
Non trattasi di un vero e proprio procedimento in quanto le relative attività non sono aperte alla partecipazione del contribuente, non si mettono a confronto interessi pubblici con quelli privati di cui sono portatori i contribuenti e non vi è alcun margine di apprezzamento da parte degli uffici.
Nel caso, non infrequente, di cartelle pazze, che possono essere corrette con un minimo di attenzione, la indicazione del responsabile del procedimento consentirà alla Amministrazione di individuare il responsabile del mancato controllo, soprattutto se trattasi di errori generalizzati e preannunciati, ed ai singoli contribuenti, di individuare il responsabile cui richiedere, in solido con l’ente, il risarcimento.
Per le cartelle emesse, invece, prima del 1.6.2008, come nel caso di specie, la mancata indicazione del responsabile costituisce, invece, una mera irregolarità non suscettibile di determinare l’annullabilità della cartella e tale disparità di trattamento, anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale e della normativa cit., non appare irragionevole, alla luce dei principi propri del diritto tributario, stante la ritenuta legittimità costituzionale della diversa efficacia sull’atto emanato, con riferimento all’elemento temporale, della mancata indicazione del responsabile del procedimento.
2) Non è necessaria, anche con riferimento all’epoca di emanazione del provvedimento, la sottoscrizione dell’atto da parte del responsabile dell’Ufficio.
Gli atti tributari privi della sottoscrizione del dirigente responsabile sono sicuramente legittimi a partire dal 1 luglio 2009 D.L. n. 78 del 2009, ex art. 15, comma 7, che prevede: "la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.
Quindi, la firma autografa non è più necessaria e può sostituirsi con la mera indicazione del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto (es. il capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1).
Il D.L. n. 79 del 2009, art. 7, comma 15 specifica che "Con provvedimento dei Direttori della Agenzie fiscali e del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7".
Peraltro anche in precedenza non era elemento necessario al fini della validità dell’atto emanato dalla Amministrazione la sottoscrizione dello stesso, essendo sufficiente la riferibilità dell’atto all’Autorità da cui promanava, in quanto "l’autografìa della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge" (Corte Cost. 117/2000; cfr Cass. .n 4923/2007; Cass. 29/10/2007 n. 22692).
Solo nel caso in cui la mancanza di sottoscrizione dell’atto non consente di individuare l’Autorità da cui provenga il provvedimento, ne va pronunciata la nullità, circostanza non sussistente e neanche prospettata nella fattispecie.
3) In seguito alla declaratoria, con sentenza n. 280 del 25 luglio 2005, di illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, come modificato dal D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, il legislatore, con la L. 31 luglio 2005, n. 156, al dichiarato "fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione del crediti tributari", ha aggiunto al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, (da essa convertito), tra altri, il comma 5 bis, con cui ha fissato i termini entro i quali deve essere effettuata, a espressa "pena di decadenza", (a "notifica delle … cartelle di pagamento" relative alla "pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni".
E stato altresì introdotto (n. 2 della lett. b), all’enunciato "fine di conseguire … la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto", il comma 5 ter, con cui si è sostituito il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, con il seguente:
"in deroga al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, lett. a), per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001".
La fattispecie qui esaminata risponde ai canoni, in relazione ai quali la giurisprudenza di questa Corte precedentemente richiamata (cfr Cass. 16826/06, 20384/06, 4255/07, 14861/07, cit.) prevede l’assoggettamento, in via di applicazione retroattiva della norma, allo ius superveniens costituito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, (convertito in L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis).
Quindi, con riferimento al termine di decadenza per la notifica In tema di riscossione delle imposte sui redditi, il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria di incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 -, che ha fissato, al comma 5- bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2 che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate negli anni 2002 (come nel caso di specie) e 2003 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle ancora non definite con sentenza passata in giudicato.
Nella fattispecie in esame, inoltre, la modifica legislativa è intervenuta prima della scadenza di detto termine.
4) Va accolto il ricorso incidentale della XXX S.p.A..
L’intimata eccepisce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese, dato che, secondo la formulazione dell’art. 92 applicabile ratione temporis (essendo stato il giudizio instaurato dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005), il giudice può compensare le spese tra le parti solo se vi è soccombenza reciproca o se ricorrono altri giusti motivi che devono essere esplicitamente indicati nella motivazione.
Nel regime successivo a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale.
Nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la commissione alla compensazione delle spese del grado di appello e la cui regolamentazione può essere applicata da questa Corte ponendole a carico della XXX s.p.a., in forza del principio di soccombenza, liquidate come in motivazione.
Anche le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della XXX s.p.a. in forza del principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale della XXX s.p.a. e, decidendo nel merito, liquida a favore della XXX s.p.a. le spese del giudizio di appello che determina in complessive Euro 4.500,00, di cui Euro 3.000,00 per onorario e Euro 300,00 per spese, oltre accessori di legge. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida a favore della Agenzia delle Entrate in Euro 9.000,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito e a favore della XXX s.p.a. in Euro 9.000,00 per onorari, oltre Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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