Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-01-2013) 20-02-2013, n. 8368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, T.A. e D.C.D. vennero ritenuti responsabili dei reati di furto con strappo e lesioni in danno di R.M.P., per essersi, secondo l’accusa, impossessati di una borsa strappandola di dosso alla predetta R. che, in conseguenza di tale azione, era caduta a terra riportando quindi trauma contusivo all’anca sinistra ed escoriazioni alla mano sinistra;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura generale della Repubblica denunciando inosservanza o erronea applicazione di norme penali, sostanziali e processuali, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che, attesa la dinamica del fatto, quale risultante dal capo d’imputazione e recepita dal giudice di merito, non sarebbe stato configurabile a carico degl’imputati il reato di furto con strappo ma il più grave reato di rapina.

Motivi della decisione

– che il ricorso, da considerarsi come proposto ai sensi dell’art. 569 c.p.p., appare meritevole di accoglimento, alla luce del noto e consolidato orientamento giurisprudenziale quale espresso, fra le più recenti, da Cass. 2, 11 – 23 novembre 2010 n. 41464, P., RV 248751 (richiamata anche nell’atto di gravame), secondo cui: "Integra il reato di furto con strappo la condotta di violenza immediatamente rivolta verso la cosa e solo in via del tutto indiretta verso la persona che la detiene, mentre ricorre il delitto di rapina quando la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo vincerne la resistenza e non solo superare la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra il possessore e la cosa sottratta"; e che, nella specie, la seconda di dette ipotesi non potesse certamente essere esclusa appare desumibile anche dal particolare, messo in luce nella stessa impugnata sentenza, che la borsa era tenuta dalla persona offesa "con la cinghia appoggiata alla spalla";

– che deve dunque darsi luogo ad annullamento dell’impugnata sentenza, limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto contestato come reato di furto con strappo anzichè come reato di rapina, nonchè alla conseguente determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio (avuto riguardo alla presenza anche del reato di lesioni, per il quale non vi è stata proposizione di ricorso), con rinvio, per nuovo esame sui punti anzidetti, allo stesso tribunale di Ascoli Piceno, il quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che ritenesse di acquisire, dovrà tuttavia attenersi, nel riesaminare la questione attinente alla suddetta qualificazione, al principio di diritto dianzi richiamato.

P.Q.M.

La Corte annulla con rinvio al tribunale di Ascoli Piceno la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione del fatto contestato come furto ed alla determinazione del conseguente trattamento sanzionatorio complessivo.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *