T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, Sent., 20-01-2011, n. 42

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Riferisce la società ricorrente Eredi G.M. S.P.A. di aver conseguito in ATI con la mandataria E. il Certificato d’Idoneità Preliminare "CIP" avente ad oggetto "la partecipazione a gare di appalto per la realizzazione di Applicazioni Specifiche di Sottosistema di Terra SCMT (Sistema di Controllo della Marcia del Treno) da parte della R.F.I. S.P.A. (RFI), rilasciato in data 5/11/2004.

Essendo stata edotta dell’esistenza e della pendenza di una procedura per la realizzazione del suddetto Sottosistema di Terra SCMT comunicava alla FER, F.E.R. s. r. l., con nota del 16/9/2010, di essere il possesso del certificato CIP.

Veniva convocata dalla FER, unitamente alla ditta M., partecipante alla selezione, che aveva presentato un’informativa di ricorso ex articolo 243 bis del D. lgs 163/2006 e s.m., concernente detta procedura, ed apprendeva dalla FER S.R.L. che i partecipanti erano stati individuati sulla base del possesso del CIP.

Tuttavia, apprendeva che alla procedura di selezione aveva partecipato singolarmente la ditta E. nonostante che la lettera d’invito della FER del 21/10/2009 alla procedura fosse stata inviata all’ATI e dunque riportava in indirizzo sia il nominativo della E. che della Eredi G.M. S.P.A.,.

L’interessata Eredi G.M. S.P.A., pertanto, presentava un’istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di gara a partire dalla prequalificazione fino alla conclusione del procedimento in vista della presentazione eventuale di un ricorso giurisdizionale.

2. La FER precisa che non essendosi ancora perfezionata la procedura differiva l’accesso agli atti relativamente alle offerte dei concorrenti ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs 163/2006 "nei termini e limiti del medesimo articolo". Tuttavia precisava che "stante la genericità dell’istanza sopra richiamata, la richiesta dovrà essere circostanziata in relazione agli specifici documenti di cui si richiede l’accesso" e, pertanto, non dava corso alla richiesta.

3. La società Eredi G.M. S.P.A., rimasta priva di riscontro la propria informativa di ricorso ex articolo 243 bis del D. lgs 163/2006 e s.m, in relazione al diniego di accesso, adiva il T.A.R., impugnando il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità, con richiesta di misure cautelari monocratiche, che veniva respinta.

Si costituiva in giudizio la FER S.R.L contro deducendo alle avverse doglianze e concludendo per la reiezione del ricorso.

Le parti sviluppavano le rispettive difese anche nel corso della discussione orale e la causa veniva trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio.

4. Va preliminarmente rilevata la correttezza del differimento dell’accesso, avendo la FER S.R.L intimata precisato che la procedura non si è ancora conclusa, con riferimento al contenuto delle offerte presentate le quali, ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs 162/2006 vanno consegnate in copia ai richiedenti soltanto dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.

5. Quanto agli altri atti e documenti di gara l’unica ragione del diniego, contenuta nel provvedimento impugnato è rappresentato dall’asserita genericità dell’istanza che, secondo la tesi difensiva della FER S. R.L. doveva essere circostanziata "in relazione agli specifici documenti di cui si chiede l’accesso".

6. Ciò premesso il ricorso è fondato.

L’articolo 5, comma 2, del DPR n. 12 aprile 2006, n. 184, che costituisce il regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che "il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione".

E’ testualmente previsto che per l’esercizio del diritto di accesso sia sufficiente indicare nell’istanza gli elementi che consentano l’individuazione dei documenti senza alcun onere di una indicazione degli estremi specifici dei documenti richiesti.

7. In proposito la giurisprudenza ha precisato che la richiesta di accesso non deve indicare in modo puntuale i documenti oggetto dell’istanza, in quanto molto spesso il privato non conosce in quali documenti sono contenute le informazioni che richiede, spettando, quindi, all’amministrazione individuare in quali documenti siano presenti le informazioni richieste nel caso in cui sussistano i presupposti per consentire l’accesso (Consiglio di Stato, Sezione VI, 4 settembre 2007, n. 4638; Cons. Stato, VI, 13 luglio 2006 n. 4505; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 25 marzo 2010, n. 2354).

8. Nel caso concreto l’interessato evidentemente non mira ad un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione ma intende acquisire gli atti di una specifica e ben individuata procedura di selezione per la fornitura di un "sottosistema di terra (SST) di sicurezza e segnalamento per il controllo della marcia del treno (SCMT) sulla rete ferroviaria regionale in concessione a F.E.R. F.E.R. s. r. l." e che quest’ultima ha ben individuato tanto è vero che nella memoria difensiva ne descrive le fasi ma senza produrre, neppure in questa sede, tutti gli atti e provvedimenti in possesso della stessa e senza indicarne gli estremi.

L’istanza di accesso, in definitiva, contiene l’indicazione degli elementi diretti a circoscrivere l’oggetto dell’accesso(T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 21 settembre 2009, n. 832), ed i documenti richiesti sono agevolmente individuabili dal contenuto dell’istanza e dalle ragioni addotte dall’interessato a giustificazione della sua richiesta (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 18 febbraio 2009, n. 49)

9. In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato, ad esclusione della parte in cui differisce l’accesso del contenuto delle offerte presentate le quali, ai sensi dell’articolo 13 del D. lgs 162/2006, vanno consegnate in copia alla richiedente soltanto dopo l’approvazione dell’aggiudicazione.

10. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di causa attesa la particolarità della questione controversa e la parziale soccombenza in ordine al differimento parziale dell’accesso stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla in parte qua, nei limiti indicati in motivazione, il provvedimento impugnato ed ordina alla F.E.R. s. r. l. il rilascio di tutti gli atti e documenti di gara dalla prequalificazione alla conclusione, concernente la fornitura del "sottosistema di terra (SST) di sicurezza e segnalamento per il controllo della marcia del treno (SCMT)", salvo il differimento dell’accesso sul contenuto delle offerte, come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Grazia Brini, Consigliere

Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
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