Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13411

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
R.G. ed C.E. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 9161 del 28.4.2009, con cui il Tribunale di Roma rigettava l’appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Roma nel giudizio instaurato dagli attuali ricorrenti avverso X s.p.a., relativamente alla domanda risarcitoria del danno morale per mancato addebito di provvista sul conto corrente ai fini del pagamento di un assegno, per quanto non fosse stato elevato alcun protesto di assegno bancario. L’appello era rigettato per mancata prova del danno morale.
Resiste con controricorso l’intimata, che ha anche presentato memoria.
Il collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 2043 c.c., degli artt. 112, 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
2. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.
Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.
Secondo l’art. 366-bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.
Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).
Nella fattispecie la formulazione del motivo per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto relativamente alle lamentate violazione di legge nè in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il motivo contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730).
3. Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese sostenute dalla resistente per questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *