Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-02-2013, n. 7965 Circolazione stradale colpa: pedoni Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2011 assolveva C.D. dal reato di cui all’art. 590 cod. pen. ascritto al prevenuto, perchè il fatto non costituisce reato.

All’imputato si contesta di avere provocato al ciclista C. F. lesioni personali guaribili in giorni 30, per colpa consistita in violazione delle norme sulla circolazione stradale;

segnatamente, perchè alla guida della autovettura tg. (OMISSIS) svoltava a sinistra, oltrepassando la strisca continua longitudinale, così tagliando la strada al C., che percorreva in bicicletta la stessa via in senso opposto e facendolo rovinare a terra.

Il Giudice di Pace rilevava che la ricostruzione della dinamica del sinistro doveva essere effettuata non sulla base delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, ma in considerazione del contenuto della relazione redatta dall’Agente intervenuto sul luogo del sinistro.

Riteneva, pertanto, che fosse stato il ciclista ad impattare contro la vettura, mentre questa era ferma. Il giudicante, nel procedere alla ricostruzione del fatto, rilevava, in particolare: che il C., alla guida della automobile, intendeva effettuare una svolta a sinistra; che, accortosi del sopraggiungere della bicicletta nell’opposto senso di marcia, si era fermato; e che il ciclista, non essendosi avveduto della presenza della vettura, aveva urtato il cofano anteriore del mezzo, in prossimità della targa.

2. Avverso la richiamata sentenza del Giudice di Pace di Roma ha proposto appello il Procuratore Generale della Repubblica di Roma. La parte rileva che la sentenza è palesemente errata, atteso che risulta in modo incontrovertibile che fu la vettura dell’imputato ad invadere la corsia di pertinenza della parte lesa, in violazione dell’art. 40 C.d.S., comma 8. Osserva che dal grafico allegato alla relazione redatta dalla Polizia, risulta che l’autovettura si trovava, nella sua intera sagoma, all’interno della opposta corsia di marcia. Chiede, pertanto, l’affermazione di penale responsabilità di C.D..

3. Ha proposto appello altresì il Procuratore della Repubblica di Roma, deducendo travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione. La parte osserva che l’agente della polizia municipale intervenuto ha trascritto le dichiarazioni rese dal C. e non ha indicato, come erroneamente affermato dal Giudice di pace, la dinamica dell’incidente.

Motivi della decisione

4. Si rileva, in primo luogo, che legittimamente il Tribunale di Roma, con provvedimento in data 30.05.2012, ha disposto la trasmissione degli atti di impugnazione alla Suprema Corte di Cassazione, osservando che la sentenza di proscioglimento resa dal giudice di pace è impugnabile dal pubblico ministero unicamente con il ricorso per cassazione. La richiamata valutazione, invero, si colloca nell’alveo dell’orientamento espresso dalla Corte regolatrice nel procedere all’interpretazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 36, come modificate dalla L. n. 46 del 2006 (vedi Cass. Sez. 5, sentenza n. 19331 del 30.04.2012, dep. 22.05.2012, Rv. 252902). E detta interpretazione trova l’avallo della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare non fondata la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, cit, come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 9, comma 2, ha evidenziato che la scelta del legislatore di limitare il potere di appello del pubblico ministero, avverso le sentenze di proscioglimento del giudice di pace, non può ritenersi eccedente i limiti di compatibilita con il principio di parità delle parti (Corte Costituzionale, sentenza n. 298/2008; Corte Costituzionale, ordinanze nn. 42/2009 e 258/2010).

4.1 Procedendo all’esame congiunto degli atti di impugnazione, da qualificarsi come ricorsi per le spiegate ragioni, si osserva che le dedotte doglianze sono fondate.

Il giudice di pace ha effettuato la ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base del contenuto della relazione effettuata dall’agente intervenuto. Ed ha, in particolare, considerato che fu il conducente della bicicletta, non accortosi della presenza di un veicolo fermo, ad impattare contro la parte anteriore dell’auto. Sul punto, il giudicante da atto della circostanza che la polizia municipale, intervenuta sul posto dopo il verificarsi del sinistro, procedette ai rilievi planimetrici.

Orbene, deve osservarsi che, nel caso, il giudice è incorso nel travisamento del mezzo di prova, consistente nella relazione redatta dalla polizia municipale. Ciò in quanto – come puntualmente osservato dal pubblico ministero impugnante – il giudice di pace ha erroneamente ritenuto che la polizia avesse espresso una propria valutazione sulla dinamica dell’incidente, laddove gli agenti si sono limitati a rilevare la posizione dei mezzi coinvolti, nello stato di quiete in cui li hanno rinvenuti, successivamente all’impatto.

Oltre a ciò, deve considerarsi che il giudice di pace, pur riferendo che la polizia municipale aveva accertato, sul luogo del sinistro, la presenza di tracce di frenata riconducibili alla autovettura condotta dal C.; e che gli agenti avevano proceduto a sanzionare l’automobilista per violazione dell’art. 40 C.d.S., comma 8, in riferimento al divieto di "valicare" le strisce longitudinali continue, ha del tutto omesso di considerare dette evenienze – certamente rilevanti ai fini dell’accertamento e della qualificazione della condotta posta in essere dall’odierno imputato – limitandosi ad affermare, assertivamente, che "non si ravvisa l’elemento soggettivo della colpa".

Si registra, allora, la sussistenza del vizio di travisamento della prova, censurabile in sede di legittimità, discendente dalla palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla assunzione dei mezzi di prova e quelli che il giudice di merito ne ha tratto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37756 del 07/07/2011, dep. 19/10/2011, Rv. 251467).

5. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Roma. Sul punto, si osserva che, stante l’impossibilità di trasmissione degli atti al giudice competente per l’appello, per le ragioni sopra riferite, il giudice del rinvio va individuato nel giudice del medesimo grado di quello della sentenza impugnata e quindi nel giudice di pace territorialmente competente (cfr. Cass. Sez. 4, sentenza n. 24382 del 28.04.2006, dep. 14.07.2006, Rv. 234489).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace di Roma.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013
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