Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13410

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Svolgimento del processo
Il tribunale di Napoli, con sentenza n. 1911 depositata il 16.2.2009, rigettava l’appello proposto da X s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace di Barra, che aveva condannato l’X al risarcimento dei danni nei confronti di D. U., con riferimento a pretese avarie dei prodotti alimentari detenuti nel frigorifero di casa ed al danno esistenziale, a seguito dell’interruzione di fornitura elettrica (black-out) tra il (OMISSIS), in quanto la responsabilità della convenuta non era esclusa dalla mancata fornitura di energia a lei da parte del Gestore della Rete di trasmissione nazionale, essendo questi un suo ausiliario a norma dell’art. 1228 c.c..
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’X.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 9 e 13 dello stesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume la ricorrente che la s.p.a.. X – Gestore della rete di trasmissione nazionale – è una società sostanzialmente di proprietà del Ministero dell’Economia, che svolge in regime di concessione esclusiva le attività di trasmissione e dispacciamento di energia, sotto il diretto controllo dello Stato; che l’Enel non può ricevere Energia elettrica da somministrare agli utenti se non da X, la quale società, quindi, non può essere un suo ausiliario, in quanto non liberamente scelto.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
Dalla normativa regolante il sistema elettrico nazionale all’epoca dei fatti di causa, e segnatamente dal D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 artt. 1, 2, 3, 9 e 13, e dal D.M. Industria 7 luglio 2000, emerge che la trasmissione di energia, attraverso la Rete Nazionale (e perciò fino alle cabine primarie dell’X) è gestita obbligatoriamente ed in esclusiva dalla X s.p.a. (soggetto del tutto autonomo rispetto ad X); che X non può procurarsi energia al di fuori della Rete Nazionale.
Infatti sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica (con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto le domande proposte contro il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. per il risarcimento dei danni cagionati dalla interruzione della somministrazione dell’energia elettrica sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; Cass. S.U. 14/06/2007, n. 13887).
3. Pertanto la s.p.a. X non può considerarsi ausiliaria della convenuta ex art. 1228 c.c., poichè è un soggetto autonomo ed indipendente da questa e da qualsiasi altro soggetto operante nel settore elettrico ed è posto in posizione di supremazia rispetto a tali soggetti e di monopolista nella gestione della rete di trasmissione, controllando tutti i flussi di energia da chiunque immessa e prelevata sulla rete, senza alcun potere direttivo o di controllo dell’X nei confronti di X. Infatti non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento della propria obbligazione sono suoi ausiliari nei termini indicati dall’art. 1228 c.c.. Possono considerarsi tali tutti e soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro ed il debitore medesimo, ovvero allorchè sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debito della prestazione (cfr. Cass. 14/06/2007, n. 13953).
Inoltre la s.p.a. X non può essere considerata ausiliaria dell’X in quanto non è stata liberamente scelta dall’X per la trasmissione di energia, ma è posta in posizione di monopolista, per cui ad essa l’X doveva necessariamente rivolgersi per la trasmissione dell’energia da distribuire agli utenti.
4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri e la cassazione della sentenza.
La causa si presta ad essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
5. Sulla base di quanto sopra detto va, quindi, rigettata la domanda.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, stanti i contrasti tra i giudici di merito, mentre le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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