Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-02-2013, n. 7963 Sospensione condizionale concedibilità

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Torino con sentenza del 2.02.2012, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torino in data 26.03.2004, con la quale era stata affermata la penale responsabilità di T.M., in relazione ai delitti di furto aggravato in addebito, dichiarava non doversi procedere per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, escluso il reato di cui al capo n. 27); per l’effetto, rideterminava la pena originariamente inflitta in un anno, nove mesi, giorni dieci di reclusione, oltre la multa.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione T.M., a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo il vizio motivazionale.

La parte si duole della mancata concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso applicabile negli ampi limiti di cui all’art. 163 c.p., comma 3, in ragione dell’età anagrafica dell’imputato. L’esponente osserva che la Corte territoriale, pure a fronte di specifico motivo contenuto nell’atto di appello, ha omesso ogni rilievo al riguardo e non ha concesso l’invocato beneficio. Sotto altro aspetto, l’esponente si duole della entità del trattamento sanzionatorio; osserva che la Corte territoriale, nel confermare la pena base individuata dal primo giudice, ha omesso di considerare l’ottimo comportamento processuale del prevenuto.

Motivi della decisione

3. Il ricorso muove alle considerazioni che seguono.

3.1 L’esame degli atti di appello proposti nell’interesse di T. M., esame al quale questa Suprema Corte procede direttamente in considerazione della natura del motivo di censura che occupa, evidenzia che la difesa aveva effettivamente richiesto, in via gradata, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; e che l’imputato risulta peraltro gravato da una precedente condanna, alla pena di un anno di reclusione oltre la multa, in relazione al delitto di furto.

A fronte di tali evenienze, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Torino, con la quale è stata rideterminata la pena originariamente inflitta, senza concedere il richiesto beneficio della sospensione condiziona, in assenza di specifica argomentazione sul punto, risulta immune dalle dedotte censure.

Invero, l’entità della pena inflitta con la sentenza oggi impugnata, a fronte della precedente condanna ora richiamata riportata dal prevenuto, risulta in termini ostativa alla concessione del beneficio, pure in considerazione dei più ampi limiti stabili all’art. 163 c.p., comma 3, qualora il reato sia stato commesso, come nel caso, da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno. E deve, allora, richiamarsi il condiviso orientamento ripetutamente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, in base al quale non vi obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena, quando il beneficio non sia concedibile, per effetto delle precedenti condanne riportate dall’imputato (cfr., Cass. Sez. 5, sentenza n. 30410 del 26.05.2011, dep. in data 01.08.2011, Rv. 250583).

L’ordine di considerazioni che precede evidenzia l’infondatezza del motivo di doglianza in esame.

3.2 E’ poi appena il caso di osservare, soffermandosi sull’ulteriore profilo di censura al quale il ricorso è affidato, che la sentenza impugnata risulta compiutamente motivata, in riferimento alla entità della pena. La Corte di Appello, sul punto di interesse, ha evidenziato che il fatto per il quale si procede appare di certa gravita, essendo stato commesso nelle pertinenze di una abitazione e considerato il notevole valore dei beni sottratti (superiore a Euro 35.000,00). Oltre a ciò, la Corte territoriale ha richiamato la negativa personalità dell’imputato, lumeggiata da un precedente specifico. Sulla scorta di tali analitiche e logicamente conferenti considerazioni – poste espressamente a giustificazione del discostamento dal minimo edittale – il Collegio ha fissato la pena base in anni quattro di reclusione ed Euro 900, di multa; pena che è stata ridotta per le attenuanti generiche ad anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa e, quindi, diminuita per il rito ad anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

4. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013
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