Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13407

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Svolgimento del processo
C.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 3.3.2009, con cui, in riforma della sentenza del tribunale di Crotone nel giudizio civile per risarcimento di danni da lesioni colpose per sinistro stradale tra C.G., X e I.F., aveva rigettato la domanda della C., ritenendo maturata la prescrizione biennale, essendosi verificato il sinistro il (OMISSIS) ed essendo stata effettuata la citazione il 17.11.1998.
Resiste con controricorso la X.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, per non avere la corte di merito ritenuto che nella fattispecie, versandosi in ipotesi di reato di lesioni colpose, il termine prescrizionale dell’azione risarcitoria fosse quinquennale. 2.1. Il motivo è fondato.
Le S.U. di questa Corte hanno statuito che nel caso in cui l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l’eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all’azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, "incidenter tantum" e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. La prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell’art. 2947 c.c., comma 3 (a tenore della quale "se il fatto è considerato dalla legge come reato"), non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato (Cass. civ., Sez. Unite, 18/11/2008, n. 27337).
2.2. Nella fattispecie, quindi, versandosi in ipotesi di lesioni colpose, la cui prescrizione da applicare – a fronte di quella biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, per danno prodotto da circolazione stradale- è quella propria del reato di cui all’art. 590 c.p., in combinato disposto con l’art. 57 c.p. e l’art. 2047 c.c., comma 3.
3.1. Si pone a questo punto un problema di diritto intertemporale, non esaminato dalle S.U., ma che nella fattispecie merita di essere approfondito.
Esso attiene all’ipotesi (ricorrente nella fattispecie) in cui il tempo necessario a prescrivere il reato al momento della decisione sia stato dal legislatore modificato rispetto a quello previsto al momento della consumazione del fatto di reato.
Nella fattispecie il reato di lesioni colpose era sottoposto alla data del fatto ((OMISSIS)) alla prescrizione ordinaria di anni cinque (a norma dell’art. 157 c.p.c., n. 4, nell’originaria formulazione), mentre attualmente è sottoposto alla prescrizione di anni sei, a norma dell’art. 157 c.p., comma 1, quale modificato dalla L. 5 novembre 2005, n. 251.
3.2. Ritiene questa Corte che vada applicato il termine di prescrizione del diritto al risarcimento quale si configura al momento della consumazione dell’illecito.
L’art. 2947 c.c., comma 3, infatti, individua questo termine con la tecnica del rinvio recettizio, ma rimane operativo il principio dell’irretroattività della norma (art. 11 preleggi), per cui – ai fini della determinazione di tale termine – occorre aver riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poichè è in quel primo momento che si cristallizza il termine prescrizionale.
Nè, agli effetti civilisti, è possibile aver riguardo al principio della norma più favorevole (art. 2 c.p.), che attiene solo agli effetti penali (e quindi all’imputato) e non agli effetti civili (e quindi alla posizione del responsabile civile del danno, anche se i due soggetti spesso coincidono).
4. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si uniformerà al suddetto principio di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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