Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-02-2013, n. 7786 Misure cautelari Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 06/09/2012 il Tribunale di Trieste ha respinto l’appello proposto dal P.m. presso il Tribunale di Gorizia avverso l’ordinanza con la quale il Gip di quell’ufficio aveva rigettato la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare nei confronti di L.B. in relazione al reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti e ad alcune fattispecie di cessione di sostanze stupefacenti.

Ha proposto ricorso il P.m. presso il Tribunale di Gorizia con il quale si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha escluso l’emissione della misura per il delitto di importazione, per aver ritenuto l’azione compiuta in continuità formale con la successiva detenzione. Secondo il ricorrente sarebbe stata omessa al riguardo la valutazione del caso di specie, ove l’importatore risulta aver introdotto la droga sul nostro territorio, senza eseguire immediatamente la cessione cui tale ingresso era finalizzato.

L’attività risulta realizzata solo dopo alcune ore di permanenza in esercizi pubblici, circostanza che realizza lo lato temporale e finalistico che, per costante giurisprudenza, autorizza l’autonoma contestazione, ricostruzione immotivatamente disattesa nel provvedimento impugnato.

Quanto all’ulteriore delitto di cessione consumata in favore di due persone che avevano riferito di plurimi acquisti effettuati in epoca pregressa dall’imputato, in relazione al quale è stata esclusa l’applicazione della misura, si osserva che i giudici di merito hanno individuato il motivo della decisione nella mancanza di riscontri alle dichiarazioni degli acquirenti, omettendo di considerare che in questa fase non deve ricercarsi la certezza, ma l’elevata probabilità dell’accusa. Si deduce che nella specie le dichiarazioni oltre che essere specifiche, ricevono una conferma indiretta dalla presenza di intense comunicazioni telefoniche e di testo tra le parti a ridosso degli scambi, e risultano ulteriormente confermate dalle richieste estorsive formulate dall’indagato nei confronti di uno degli acquirenti, ritenute assistite da sufficienti indizi da parte del Gip e costituiscono il logico contesto delle pretese economiche, in quanto correlate agli illeciti traffici.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La motivazione del provvedimento impugnato ha compiutamente dato conto delle ragioni di fatto sulla base delle quali si è negata autonomia al delitto di importazione, per effetto della correlata cessione, operando un chiaro riferimento alla continuità d’azione desumibile dall’introduzione della merce solo a seguito di contatti con gli acquirenti della sostanza.

In argomento si deve ricordare che l’unitarietà dell’azione richiede: a) che le diverse attività rilevanti per la disposizione incriminatrice abbiano stesso oggetto materiale; b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso; c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità (per tutte, v da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 9477 del 11/12/2009, dep. 10/03/2010, imp. Pintori, Rv.

246404).

Qualora, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano finalistico, cronologico e psicologico, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati; unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (v. Cass., Sez. 5, 11 aprile 2000, Spadoni ed altro).

Il ricorrente, non superando gli elementi di fatto evidenziati nel provvedimento, fonda la ritenuta autonomia valutativa dell’importazione sulla presenza di uno lato temporale tra l’ingresso in Italia e la cessione, omettendo di individuare sia gli elementi di fatto sui quali tali allegazione è fondata, sia di specificare l’autonomia di tale modalità operativa rispetto a quanto già concordato con gli acquirenti prima della partenza dal suolo straniero.

Da tale allegazione scaturisce quindi l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, non risultando dimostrata, sulla base dell’indicazione degli atti rilevanti a tal fine, la cesura determinativa tra ingresso della sostanza e sua cessione a terzi.

Peraltro tale autonomia potrebbe assumere autonomo rilievo solo ove fosse possibile dimostrare l’esecuzione di una consegna non previamente programmata, ipotesi che non risulta tracciata nel ricorso, in assenza della quale anche l’indimostrato decorso di un certo numero di ore non potrebbe acquisire valenza dimostrativa dell’autonomia ideativa.

3. Analogamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, in quanto il Tribunale risulta aver fatto buon governo delle norme in materia di valutazione indiziaria, nella parte in cui ha escluso di essere in possesso di riscontri alle dichiarazioni degli acquirenti, per quel che riguarda le cessioni realizzate in epoche pregresse.

Nel ricorso si richiama la presenza di elementi utilizzabili a tal fine, privi dei requisiti della specificità, poichè, a fronte di pretesi acquisti pregressi si evoca un contesto di debito dei dichiaranti, non giustificabile altrimenti, o la presenza di frequenti comunicazioni telefoniche, che fanno inesorabile riferimento ad epoche diverse rispetto alle indicate cessioni, e conseguentemente non sono idonee ad essere valutate quale riscontro di attività pregresse.

Si è autorevolmente chiarito riguardo all’incisività dei riscontri richiesti anche in sede di valutazione indiziaria (Sez. U, Sentenza n. 36267 del 30/05/2006, dep. 31/10/2006, imp. Spennato, Rv. 234598) che essi debbono possedere carattere individualizzante, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all’attribuzione dello specifico fatto-reato al soggetto destinatario, mentre nel ricorso si richiamano elementi che corroborano il contesto dei rapporti tra le parti, non le indicazioni relative all’epoca ed alla natura dei rapporti pregressi, tali quindi da non consentire neppure lo svolgimento del giudizio di elevata probabilità della responsabilità richiesto in questa fase processuale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013
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