Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 18-02-2013, n. 7785 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Gip del Tribunale di Lucca, con l’ordinanza dell’08/03/2012 ha negato la convalida dell’arresto in flagranza di V. O. per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, rilevando che la richiesta era stata inoltrata dal P.m. oltre le quarantotto ore previste dall’art. 390 cod. proc. pen., comma 1, pur prendendo atto che l’autorità richiedente aveva disposto l’immediata liberazione dell’interessato.

Con l’impugnazione proposta il P.m. presso il Tribunale di Lucca rileva che la lettera della disposizione invocata, confortata dall’interpretazione della giurisprudenza di legittimità al riguardo, univocamente prevedono che la convalida debba essere richiesta dal P.m. anche in caso di liberazione dell’arrestato, risultando in tale ipotesi svincolata dai rigidi limiti temporali richiamati dal giudicante.

Si richiede quindi l’annullamento del provvedimento impugnato, con la pronuncia dei provvedimenti conseguenti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Risulta pacificamente acquisito in giurisprudenza che la perentorietà del termine per la trasmissione della richiesta della convalida dell’arresto sia limitata all’ipotesi in cui il P.m. disponga il mantenimento della imitazione della libertà, mentre qualora provveda a disporre l’immediata liberazione dell’arrestato la convalida, comunque necessaria ai fini amministrativi, possa seguire una procedura non caratterizzata dall’immediatezza, che del resto è imposta solo per escludere il permanere della limitazione della libertà in assenza di un controllo da parte dell’autorità giudiziaria.

La previsione dell’art. 390 cod. proc. pen., comma 1, che espressamente subordina all’ipotesi in cui il P.m. non disponga la liberazione dell’arrestato, la formulazione della richiesta di convalida nel rispetto del limite temporale delle quarantotto ore dall’arresto, deve essere intesa nel senso di escludere quando interviene la liberazione dell’arrestato il limite temporale per tale richiesta, non la necessità di un provvedimento di convalida, come già chiarito da numerose pronunce di questa Corte (da ultimo Sez. 2, Sentenza n. 2732 del 10/11/2011, dep. 23/01/2012, imp. Manzittu, Rv.

251794).

In particolare, superando un precedente contrasto sul punto, si ritiene che il P.m. debba in ogni caso disporre la convalida dell’arresto, al fine di verificare la correttezza dell’operato della p.g. e del proprio ufficio da parte dell’organo giudicante.

Conseguentemente sussiste violazione di legge nel provvedimento impugnato in cui il giudice ha respinto la richiesta di convalida, ritenendo ormai inefficace il provvedimento limitativo, per effetto della scadenza delle quarantotto ore dall’arresto, atteso che la sanzione processuale non poteva incidere su un atto che non spiegava più i suoi effetti.

3. La conseguente necessità di una pronuncia che accerti le condizioni di legittimazione dell’azione della p.g. che ha provveduto all’arresto impone che, annullato il provvedimento impugnato, si disponga il rinvio al Tribunale perchè valuti nel merito la legittimità dell’arresto eseguito, al fine della sua convalida.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Lucca.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013
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