Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13403

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Svolgimento del processo

Nel 1996 P.S. ha notificato a M.M. decreto ingiuntivo del Tribunale di Lecce, recante condanna al pagamento di L. 80.000.000, sulla base di un atto di riconoscimento di debito sottoscritto dall’ingiunto. Il M. ha proposto opposizione assumendo che il P. aveva abusivamente riempito un foglio da esso opponente firmato in bianco ed affidatogli per le esigenze di esercizio di un Autoscuola in (OMISSIS), di cui il M. era titolare e che di fatto gestiva in società con il P., il quale non poteva figurare come socio, perchè docente in una scuola.

Assumeva che, essendo costretto ad allontanarsi di frequente per altri impegni di lavoro, era solito affidare al P. i fogli firmati in bianco, che servivano per le dichiarazioni da inviare agli uffici della motorizzazione. L’Autoscuola era stata poi venduta nel 1993 con la divisione del prezzo fra i due, sicchè alcun debito residuava a suo carico.

L’opposto ha resistito.

Nel corso del processo l’opponente ha proposto querela di falso contro il documento, querela che il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile, con sentenza n. 943/2003. Nel frattempo si è svolto processo penale a carico del P., processo conclusosi con dichiarazione di prescrizione del reato.

Con successiva sentenza n. 1310/2003 il Tribunale di Lecce, in accoglimento dell’opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha respinto la domanda del P..

Proposto appello da quest’ultimo, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo, ponendo a carico del M. anche le spese processuali.

Quest’ultimo propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste l’intimato con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1.- Va preliminarmente rilevato che la memoria del resistente non può essere presa in esame perchè tardivamente depositata in Cancelleria solo il 2 luglio 2012, oltre il termine di cui all’art. 378 cod. proc. civ..

2.- Il giudice di appello – premesso che il testo della scrittura contenente il riconoscimento di debito è il seguente: "….dichiaro di avere ricevuto in prestito dal sig. P.S….. la somma di L. 80.000.000, che mi serve per iniziare l’attività di autoscuola in (OMISSIS). Mi impegno a restituire la predetta somma …. in rate mensili.." con tasso di interesse del 10% e non oltre il 30.12.1994 – ha rilevato che il M. non ha disconosciuto l’autenticità della sua sottoscrizione, ma ha dedotto l’abuso di foglio firmato in bianco, senza peraltro fornire la prova di avere rilasciato al P. i fogli firmati in bianco, "essendosi limitato a invocare, ma non a provare, una prassi gestionale, asseritamente imposta dalla sua assenza da (OMISSIS)".

Ha altresì rilevato che dalle testimonianze assunte è emerso che il P. aveva interamente pagato il prezzo di altra Autoscuola, acquistata dal M., e che è quindi attendibile che il P. avesse un credito nei confronti dell’opponente, il quale nemmeno ha dedotto di avere estinto la sua obbligazione.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1988 cod. civ., poichè egli ha disconosciuto il contenuto della dichiarazione scritta, denunciando l’abuso di firma in bianco, ed è pacifica in causa la circostanza che la redazione, la data e la sottoscrizione del documento non sono a lui riferibili e risalgono a tre momenti diversi; che in ogni caso il preteso riconoscimento di debito fa riferimento ad un sottostante rapporto di mutuo e pertanto – trattandosi di ricognizione di debito titolata – essa produce l’inversione dell’onere della prova solo se non vi sia contrasto sull’interpretazione del rapporto (richiama Cass. n. 3173/1993); che comunque il riconoscimento di debito non spiega i suoi effetti se chi lo ha compiuto prova l’insussistenza del rapporto fondamentale.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Dica l’ecc.ma Corte:

a) se sia applicabile l’art. 1988 c.c. alle promesse e/o ricognizioni di debito titolate/ b) se sia applicabile…ove sia eccepito l’abusivo riempimento di fogli sottoscritti in bianco; c) …..

nell’ipotesi di riempimento del contenuto non per mano del sottoscrittore, bensì ad opera del creditore in tempi differenti quanto al contenuto, luogo e datazione della sottoscrizione".

3.- Il primo motivo va esaminato congiuntamente al terzo, che pone questione strettamente connessa, poichè denuncia violazione dell’art. 645 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che il P. sia dispensato dall’onere di dimostrare l’esistenza del rapporto fondamentale, addossando ad esso opponente l’onere della prova dei fatti posti a fondamento dell’opposizione.

Assume che, a fronte delle sue contestazioni, il P. avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza del suo credito, mentre egli non ha mai prodotto nè gli assegni che assume di avere versato in pagamento di debiti del M., nè le relative matrici.

Il motivo si conclude con il seguente quesito: "Dica l’ecc.ma Corte su chi incombe l’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nell’ipotesi di produzione, nella fase monitoria, da parte del creditore di un documento contenente dichiarazione di debito della quale il sottoscrittore ne contesti il contenuto, perchè contra pacta".

4.- Entrambi i motivi sono inammissibili perchè non congruenti con le ragioni della decisione, il che comporta anche l’erronea formulazione dei quesiti.

La sentenza impugnata non ha affermato che gli effetti dell’art. 1988 sono ricollegabili alle scritture abusivamente riempite dal creditore o da terzi, quindi non riferibili al promittente – come risulterebbe dalla formulazione dei quesiti – ma solo ha ritenuto mancante la prova che il ricorrente abbia effettivamente rilasciato al P. il foglio firmato in bianco, posto a base dell’ingiunzione di pagamento, e che esso sia stato riempito ex post, in termini difformi dagli accordi fra le parti.

Trattasi di accertamento in fatto e di valutazione dell’efficacia probatoria delle acquisizioni istruttorie, che il ricorrente avrebbe potuto censurare solo sotto il profilo degli eventuali vizi di motivazione: vizi che non sono stati prospettati ed in relazione ai quali non è stato formulato alcun quesito; nè sono indicati gli estremi di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Anche il quesito sul terzo motivo è generico, astratto e pressochè incomprensibile per chi non abbia letto l’intero motivo (cfr., sulle modalità di formulazione dei quesiti, fra le tante, Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

Ma soprattutto non è congruente con le ragioni della decisione, che ha posto a carico dell’opponente al decreto ingiuntivo l’onere di dimostrare di avere rilasciato alla controparte il foglio sottoscritto in bianco; non l’onere di dimostrare l’insussistenza del credito del P.: credito che peraltro la Corte di appello ha ritenuto risultare anche dalle altre prove acquisite al processo.

5.- Il secondo motivo, che denuncia travisamento dei fatti, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è inammissibile sia ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poichè manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, e manca l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica od insufficiente a giustificare la decisione: aspetti entrambi che debbono essere sintetizzati in una proposizione riassuntiva, analoga al quesito di diritto (Cass. civ. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante); sia perchè mette in questione gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito, cioè questioni non suscettibili di riesame in sede di legittimità, ove non sia dimostrata l’insufficienza o l’illogicità intrinseca delle argomentazioni mediante le quali la sentenza impugnata ha motivato la sua decisione.

Le critiche del ricorrente si risolvono nella mera manifestazione delle ragioni di dissenso dal merito della decisione stessa e sono irrilevanti ai fini dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119, fra le tante).

4.- Il ricorso non può che essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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