Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13402

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, ha respinto la domanda proposta da C. I. contro D.L. per ottenere il pagamento di L. 210 milioni, risultante da effetti cambiari in possesso dell’attore.

Il convenuto aveva resistito alla domanda, affermando di avere assolto ogni debito e adducendo che le somme di cui agli effetti cambiari erano frutto di usura: difese che i giudici di merito hanno ritenuto fondate.

Il soccombente propone ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimato con controricorso, illustrato da memoria.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della memoria difensiva depositata dal resistente tramite un nuovo difensore, per mancanza di valida procura alle liti, procura che – trattandosi di causa promossa anteriormente al 2 marzo 2006, data dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – avrebbe dovuto essere conferita tramite atto notarile.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe deciso senza tenere conto degli elementi di prova acquisiti al giudizio.

Il motivo è inammissibile sotto più di un aspetto.

In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa formulazione dei quesiti.

La sentenza impugnata è stata depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto l’art. 366 bis (art. 6 e 27), e prima dell’abrogazione della suddetta disposizione, disposta a decorrere dal 4 luglio 2009 (L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58).

Le disposizioni dell’art. 366 bis erano quindi in vigore alla data del deposito del ricorso e richiedevano, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto in relazione ad ogni motivo di ricorso per violazione di legge (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535), nonchè la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, come è prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.,da sintetizzare in una proposizione riassuntiva delle doglianze (Cass. civ. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

I quesiti non sono stati formulati.

Va soggiunto che le censure del ricorrente attengono esclusivamente alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, cioè a questione non suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove non siano dimostrata l’insufficienza o l’illogicità intrinseca delle argomentazioni mediante le quali la sentenza impugnata ha motivato la sua decisione, restando irrilevanti le mere ragioni di dissenso dal merito della decisione stessa, in cui si risolvono le critiche del ricorrente (cfr. Cass. civ. 26 maggio 2005 n. 11197; 11 luglio 2007 n. 15489; 2 luglio 2008 n. 18119, fra le tante).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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