Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13400

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Svolgimento del processo
S.E., locatrice, ha notificato alla s.r.l.
P., conduttrice, decreto ingiuntivo n. 816/2000, recante condanna al pagamento di L. 5.400.000, per canoni di locazione non corrisposti.
L’ingiunta ha proposto opposizione, eccependo vari inadempimenti della locatrice ed ha proposto domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e di corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento, ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 in misura pari a diciotto mensilità del canone.
L’opposta ha resistito alla domanda ed, alla prima udienza di trattazione, l’opponente ha chiesto che l’indennità compensativa dell’avviamento le venisse corrisposta nella misura di trentasei mensilità anzichè diciotto, per avere essa appreso nel frattempo che l’immobile era stato concesso in locazione ad altra società esercente la sua medesima attività di mediazione immobiliare.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1694/2003, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice; ha quantificato in Euro 1.000,00 il risarcimento dei danni in favore della conduttrice ed ha respinto la domanda di quest’ultima di corresponsione dell’indennità di avviamento, con la motivazione che i locali oggetto del contratto erano stati utilizzati solo da due apprendisti della P., i quali non avevano svolto alcuna attività utile per la società.
Proposto appello principale da P. e incidentale da S., la Corte di appello di Venezia, con sentenza 21 novembre 2006 n. 1822, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la S. a pagare a P. Euro 8.366,60, oltre agli interessi legali, a titolo di indennità di avviamento commisurata a diciotto mensilità del canone ed ha respinto l’appello incidentale.
La S. propone un motivo di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso P., proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale.
Motivi della decisione
1.- Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).
2.- La Corte di appello ha ritenuto che la conduttrice abbia diritto di riscuotere l’indennità di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 34 poichè il contratto di locazione era ad essa intestato ed il fatto che la sua l’attività venisse svolta tramite due apprendisti non consente di escludere che l’attività stessa abbia avuto un risultato utile, non essendo credibile che gli apprendisti, per oltre due anni, non abbiano concluso alcun affare per la società e non abbiano da essa ricevuto alcun compenso.
3.- Con l’unico motivo, denunciando violazione della L. n. 392 del 1978, art. 34, comma 1, la ricorrente principale assume che dall’istruttoria svolta in primo grado è emerso che la società non ebbe a svolgere alcuna attività utile nei locali oggetto del contratto, i quali erano occupati da due apprendisti, che non erano dipendenti nè collaboratori della stessa; che dall’esame del registro della società è emerso che P. ha sede legale a (OMISSIS) e non dispone di alcuna sede secondaria in (OMISSIS) e nei locali oggetto della locazione; nè era stata installata in luogo alcuna insegna ad essa intestata.
3.1.- Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo.
In primo luogo ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la genericità ed astrattezza del quesito, che risulta inidoneo a sintetizzare il principio di diritto che si vorrebbe venisse affermato, e perchè pone in questione gli accertamenti in fatto e la valutazione delle prove ad opera della Corte di merito senza dedurre nè prospettare eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata: unico profilo in relazione al quale i suddetti accertamenti potrebbero costituire oggetto di ricorso in sede di legittimità.
Il quesito ("Dica la Corte se la L. n. 392 del 1978, art. 34 nel prevedere il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento a favore del conduttore nel caso in cui la risoluzione del contratto di locazione….. non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore, presuppone che la locazione sia riferibile non soltanto formalmente ma anche effettivamente al conduttore che risulta titolare del relativo contratto"), non enuncia la fattispecie oggetto di esame, nè il principio di diritto che si assume erroneamente affermato dalla sentenza impugnata, nè quello diverso che si vorrebbe venisse affermato in sua vece (cfr. sulle modalità di formulazione dei quesiti, fra le tante, Cass. Civ. Sez. Unite, 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897; recente Cass. 25 marzo 2009, n. 7197).
Non si comprende che cosa significhi nella specie "intestazione solo formale", considerato che il contratto è stato stipulato con P.; che P. ne pagava il canone ed essa stessa ha contestato alla locatrice l’inadempimento, proponendo domanda di risoluzione del contratto; che del contratto medesimo non è mai stata eccepita la simulazione o la mera apparenza.
Non emerge dal quesito il vero problema oggetto di controversia, cioè la sussistenza o meno dei presupposti di legge per concedere al conduttore l’indennità di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34: questione che la sentenza impugnata ha risolto in senso positivo, con valutazione in fatto.
Su questi aspetti avrebbero dovuto essere focalizzate le censure della ricorrente ed il relativo quesito. Aspetti che peraltro – riguardando l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove – avrebbero potuto essere messi in questione solo sotto il profilo dei vizi di motivazione: vizi che nella specie non sono stati denunciati ed in relazione ai quali non sono state formulate le indicazioni di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. (cfr. sul tema Cass. Civ. S.U. 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652;
Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897).
La sentenza risulta per contro adeguatamente motivata.
La Corte di appello ha rilevato che le dichiarazioni di non essere remunerati, rese in sede di istruttoria orale dai due apprendisti della P. addetti ai locali oggetto di locazione ( Z. e Si.) – oltre che incerte e non attendibili, perchè palesemente sollecitate dal timore dei risvolti contributivi e fiscali dell’eventuale ammissione di avere ricevuto dei compensi – non valgono ad escludere che essi, pagati o non pagati, siano stati di fatto insediati nell’immobile per operare con un marchio in uso alla P. e nell’interesse della stessa, senza sostenere oneri o spese in proprio, e che non è credibile che nei due anni di permanenza in luogo non abbiano concluso alcun affare.
3.- Con il ricorso incidentale P. denuncia anch’essa violazione della L. n. 392 del 1978, art. 34 per avere la Corte di appello commisurato l’indennità compensativa dell’avviamento a 18 anzichè a 36 mensilità del canone, sebbene essa avesse fatto presente che i locali sono stati concessi in locazione, dopo la risoluzione del rapporto, ad altra società (Planning Pool) che esercita la sua medesima attività di mediazione.
Assume che erroneamente la Corte di appello ha dichiarato tardive le sue deduzioni e la sua domanda, perchè proposte per la prima volta con l’atto di appello.
In realtà essa le ha formulate alla prima udienza di trattazione della causa in primo grado e non avrebbe potuto formularle prima – in particolare, con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo – perchè la nuova locazione è stata stipulata nel settembre 2001, dopo che l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo era stato depositato in Cancelleria.
3.1.- Il motivo è in parte inammissibile e comunque non fondato.
La ricorrente non specifica quali siano gli elementi di prova da cui risulterebbe che la nuova locazione è stata stipulata in data successiva al deposito del ricorso e con altro conduttore esercente la medesima attività; nè riporta nel ricorso il contenuto dei capitoli di prova che assume di avere dedotto in proposito, sì da permettere di valutarne l’ammissibilità e la rilevanza.
Correttamente ha rilevato la sentenza impugnata che la domanda di incremento dell’indennità per le ragioni sopra indicate comporta un mutamento sostanziale dell’oggetto della decisione, con l’insorgere di conseguenti esigenze probatorie, ed avrebbe dovuto essere proposta con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo.
Si ricorda che nelle cause soggette al rito speciale del lavoro il divieto di proporre domande nuove nel corso del giudizio di primo grado è particolarmente rigoroso; mentre ben avrebbe potuto la parte interessata proporre l’ulteriore domanda nei confronti del medesimo convenuto con un nuovo e separato ricorso (Cass. civ. Sez. Lav. 25 luglio 2000 n. 9764; Idem, 1 dicembre 2010 n. 24339).
4.- Entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.
5.- Considerata la reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio si compensano.
P.Q.M.
La Corte di cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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