T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 590

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente – giudicato inidoneo ai relativi accertamenti – ha chiesto ordinarsi all’intimata amministrazione, a seguito di istanza non accolta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri (nota prot. 315127/16 notificata in data 4.9.2010), l’esibizione dei test somministrati (reattivo dell’albero, 2 forme – reattivo figura umana M.F. – MMPI2), dei risultati conseguiti e dell’elenco delle risposte fornite in sede di svolgimento del concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi.

Con nota datata 30 settembre 2010, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, notiziato del ricorso, ha comunicato al ricorrente l’accoglimento dell’istanza indicandogli tempi e modalità per l’accesso (tra l’ 11 ottobre 28 ottobre 2010). Nella circostanza, l’amministrazione gli ha precisato che: "L’accesso è consentito per: il disegno di figura umana (uomo e donna), i disegni degli alberi; negato al test MMPI2, per il quale viene concesso solo per la parte afferente il modulo risposta e le relative scale in virtù dell’all. 3, n. 7 del D.M. 14/6/1995, n. 519".

Il ricorrente non ha esercitato l’accesso ed il Comando Legione Carabinieri Lazio ne ha dato atto con nota del 3 novembre 2010, attestando che "La documentazione trasmessa con il foglio in riferimento è stata distrutta ai sensi dell’art. 16 del D.Lvo n. 196/2003".

Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2010, il difensore del ricorrente dichiara di avere ottenuto la documentazione.

Tanto premesso, il ricorso è improcedibile per cessata materia del contendere.

Dovendosi statuire sulle spese, il Collegio, ai fini della soccombenza virtuale, osserva che:

l’amministrazione ha accolto l’istanza di accesso, sia pure circoscrivendo l’estrazione/visione del MMPI2 alle risposte fornite dal ricorrente (ciò che poi è di interesse per il candidato);

il ricorrente, come sopra esposto, non aveva esercitato l’accesso nei tempi indicati dall’amministrazione;

tale comportamento, invero, viene valutato dal collegio come rilevante ai fini della soccombenza virtuale non potendosi imputare all’intimata amministrazione la responsabilità del mancato esercizio del diritto di accesso che ha dato origine al presente giudizio (cfr. nota del 3/11/2010 a firma del Capo di Stato Maggiore).

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile mentre le spese processuali, in ragione di quanto sopra argomentato, possono trovare eccezionalmente compensazione.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
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