Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13399

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Svolgimento del processo
1.1. P.C. e A.M. convennero in giudizio dinanzi al tribunale di La Spezia il X e le società X srl e La X srl, contestando la ritualità, l’efficacia o comunque l’opponibilità delle iscrizioni di ipoteca, in favore del primo convenuto ed in danno del secondo, aventi ad oggetto l’immobile da loro acquistato dall’ultimo; e, chieste le relative declaratorie, invocarono la cancellazione totale o parziale dell’ipoteca. L’ultima convenuta rimase contumace ed intervennero altri acquirenti, aderendo alle domande attoree; ma il tribunale le respinse, condannando gli attori anche alle spese in favore dei convenuti costituiti.
1.2. P. – A. interposero appello ed anche in secondo grado rimase contumace la X srl; ma il gravame fu rigettato con sentenza n. 1034 del 30.11.05.
1.3. Per la cassazione di quest’ultima ricorre ora la X srl, affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. – la sola X, quale mandataria e procuratrice di X spa, cessionaria del credito garantito da ipoteca.
Motivi della decisione
2. Quanto al primo motivo:
2.1. con esso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 2839 c.c., dell’art. 2841 c.c., dell’art. 2843 c.c. nonchè della L. 6 giugno 1991, n. 175, art. 5 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5" – la ricorrente:
contesta le conclusioni della corte territoriale sull’assenza di irregolarità nelle iscrizioni ed annotazioni ipotecarie oggetto di contestazioni, sulla base delle emergenze di causa e di ulteriori considerazioni;
– lamenta il mancato esame della doglianza dei P. A. sulla ritenuta irrilevanza delle modifiche nel lato passivo del rapporto, con conseguente incertezza sui 1 a persona de debitore;
ripropone la tesi dell’invalidità derivante dalla mancata annotazione delle quietanze successive alla prima, di soli L. 210 milioni, con conseguente incertezza sull’entità del debito ipotecario;
2.2. la controricorrente X spa ribatte, al riguardo:
– che del tutto adeguata è la motivazione del tribunale, ribadita dalla corte territoriale, sul rispetto dell’art. 2839 cod. civ. circa l’identità dei soggetti del rapporto, dei beni gravati e dell’ammontare del credito;
– è del tutto idonea la menzione della sola beneficiaria dell’anticipazione, cioè della X srl, soccorrendo, quanto agli aventi causa, il normale diritto di seguito caratterizzante la garanzia reale;
– è irrilevante la mancata annotazione delle quietanze, secondo la giurisprudenza di questa Corte (e specialmente di Cass. 24 aprile 1997, n. 3618, o di Cass. 24 febbraio 2004, n. 3613);
2.3. va osservato che il motivo è inammissibile:
– in primo luogo, l’odierna ricorrente, non avendo mai dispiegato domande nei gradi di merito per essere restata contumace e non essendo nei medesimi alcuna domanda mai stata accolta nei suoi confronti, non può qualificarsi tecnicamente soccombente;
– in secondo luogo, non sono ammissibili in questa sede le "ulteriori … considerazioni" (prospettate come tali a pag. 8 del ricorso, rigo decimo dal termine), diverse dalie risultanze di causa e dalle questioni già sviluppate in precedenza, sulle quali l’odierna ricorrente vorrebbe fondare la contestazione delle opposte conclusioni cui perviene la corte di appello;
– in terzo luogo, quanto alle "emergenze di causa", non sono nel ricorso per cassazione integralmente trascritti – e neppure vi sono riportate le sedi processuali della relativa produzione – nè le clausole del contratto intercorso tra il X e la X srl (dante causa originaria dell’odierna ricorrente e degli originari attori), nè le iscrizioni od annotazioni ipotecarie imperfette o irrituali, nè le testuali argomentazioni a sostegno delle doglianze, non dispiegate neppure dall’odierna ricorrente, sviluppate in primo grado e soprattutto in secondo grado a confutazione degli argomenti del giudice di prime cure;
– è perciò impedito a questa corte di verificare la non novità in questa sede e la stessa fondatezza delle contestazioni dell’odierna ricorrente alle interpretazioni dei giudici di merito sulla completezza, ritualità ed efficacia delle iscrizioni ed annotazioni contestate.
3. Quanto al secondo motivo:
3.1. con esso – rubricato "violazione e falsa applicazione dell’art. 2878 c.c., n. 6 nonchè dei principi in materia di accessorietà dell’ipoteca rispetto al diritto principale; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5" – la ricorrente ribadisce che l’ipoteca era venuta meno, per essere venuto meno il diritto principale (il rapporto di "anticipazione edilizia"), una volta spirato il termine di durata (pari a dici otto mesi) nell’inerzia del creditore anche in ordine alla necessaria rinnovazione o proroga;
3.2. la controricorrente replica che già il tribunale aveva rilevato l’applicazione della clausola per la quale si sarebbe prodotta la proroga a quindici anni del finanziamento, mediante consolidamento "anche" a titolo di mutuo, alla scadenza ed in difetto di disdetta, senza novazione dell’obbligazione originaria: con la conseguente esclusione di qualsiasi estinzione del rapporto principale e della necessità di qualsivoglia pubblicità;
3.3. va osservato che il motivo è inammissibile:
– in primo luogo, l’odierna ricorrente, non avendo mai dispiegato domande nei gradi di merito per essere restata contumace e non essendo nei medesimi alcuna domanda mai stata accolta nei suoi confronti, non può qualificarsi tecnicamente soccombente;
– in secondo luogo, in violazione dei principi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, nel ricorso per cassazione non sono integralmente trascritti – e neppure vi sono riportate le sedi processuali della relativa produzione – nè le clausole del contratto intercorso tra il X e la X srl (dante causa originaria dell’odierna ricorrente e degli originari attori), nè le testuali argomentazioni a sostegno delle doglianze, non dispiegate neppure dall’odierna ricorrente, sviluppate in primo grado e soprattutto in secondo grado a confutazione degli argomenti del giudice di prime cure, invece almeno accennate dalla controricorrente;
– è perciò impedito a questa corte di verificare la non novità in questa sede e la stessa fondatezza de le contestazioni dell’odierna ricorrente all’interpretazione dei giudici di merito sulla protrazione della durata e dell’efficacia del rapporto principale, da cui conseguono quella del vincolo ipotecario.
4. Quanto al terzo motivo:
4.1. con esso (rubricate "violazione e falsa applicazione dell’art. 215 c.p.c., comma 1 e dell’art. 292 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5") la ricorrente contesta la ricostruzione dell’anticipazione, in virtù di cinque erogazioni nell’arco temporale del finanziamento, di totali L. 944 milioni, in forza di quietanze malamente ritenute opponibili, per omesso disconoscimento e mancato esercizio della facoltà di contestazione della conformità delle fotocopie agii originali, anche ad essa contumace: e tanto per omessa notificazione ad essa contumace di atti contenenti menzione dei documenti prodotti, del resto avendo essa contestato, in separato giudizio ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., di avere mai ricevuto gli importi di almeno tre delle relative quietanze;
4.2. la controricorrente oppone: che l’erogazione ora stata riconosciuta dalla X srl, dante causa della odierna ricorrente;
che non incombeva – per la tassatività dell’elenco di quelli ..invece previsti come necessari alcun onere di notifica di produzione di atti al contumace; che comunque le quietanze – erano state prodotte dal convenuto X all’atto della sua costituzione in primo grado, nel cui corso l’odierna ricorrente aveva scelto di rimanere contumace; che le stesse erano state indicate pure nell’atto di appello dei P. – A. notificato anche all’odierna ricorrente; che pertanto si era avuto il riconoscimento tacito delle sottoscrizioni nel corso del processo; che comunque nel separato giudizio di opposizione erano stati prodotti altri, documenti, sulla cui base le quietanze potevano aversi per riconosciute;
4.3. va osservato che il motivo è inammissibile, se non infondato:
– in primo luogo, l’odierna ricorrente, non avendo mai dispiegato domande nei gradi di merito per essere restata contumace e non essendo nei medesimi alcuna domanda mai stata accolta nei suoi confronti, non può qualificarsi tecnicamente soccombente;
in secondo luogo, è anche in tal caso omessa, in violazione dei principi di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, l’integrale trascrizione nel ricorso per cassazione – ove neppure sono riportate le sedi processuali della relativa produzione – sia delle quietanze di cui è parola, sia degli atti di separati processi, genericamente e troppo sommariamente indicati, da cui ricavare i sostenuti disconoscimenti;
– in terzo luogo, la produzione di documenti in uno alla comparsa di costituzione di primo grado è indicata come menzionata nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado del X, cui è succeduta l’odierna controricorrente, senza che l’odierna ricorrente ritenesse appunto di disconoscerle per quanto di sua spettanza, avendo divisato di rimanere contumace: con conseguente piena ritualità non solo della produzione stessa, ma pure della conclusione del mancato disconoscimento ai sensi proprio dell’art. 215 cod. proc. civ.; occorrendo invero la separata notifica al contumace soltanto del verbale di produzione di documenti successivo alla costituzione della controparte di chi ha scelto di non costituirsi e restando pienamente rituale ed efficace la produzione in uno alla costituzione ed in essa menzionata, ove il soggetto contro cui questa avviene scelga di rimanere contumace nonostante tale produzione.
5. In conclusione, inammissibili tutti i motivi (se non anche infondato l’ultimo), il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile a sua volta, con condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna La X srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della X spa, nella qualità in atti ed in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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