Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-02-2013, n. 7491

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10 agosto 2012, il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di L.V. avverso l’ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari il 9 luglio 2012 con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto quale promotore di una associazione a carattere transazionale finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale Lamenta vizio di motivazione, in quanto i giudici del riesame si sarebbero limitati a riferirsi al provvedimento custodiale, senza svolgere una autonoma revisione critica del provvedimento, alla luce, anche, dei rilievi svolti a sostengo della domanda di riesame. Si lamenta poi il rigetto, per carenza di prova, delle eccezioni svolte in ordine alle intercettazioni, osservandosi al riguardo che dai provvedimenti autorizzatori, in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di remotizzazione degli impianti, nella specie gli impianti della Procura avrebbero agito "come meri ripetitori dei flussi di dati provenienti dall’operatore telefonico, i quali sono stati instradati direttamente presso il Comando Compagnia Carabinieri di Monopoli con la conseguenza della inutilizzabilità de risultato delle stesse intercettazioni". Si deduce, poi, che dai provvedimenti di urgenza del pubblico ministero emergerebbe la carenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali era consentito e necessario procedere alle intercettazioni e il Giudice per le indagini preliminari non evidenziava una motivazione sul punto, richiamando al riguardo la giurisprudenza pronunciatasi su tale aspetto. Il Tribunale si sarebbe limitato a dedurre l’assenza di prova sulla eccezione, senza analizzare e valutare il contenuto della motivazione dei provvedimenti in questione. L’ordinanza impugnata avrebbe poi omesso di effettuare una valutazione critica degli elementi indiziari essendosi limitata ad una generica menzione degli esiti delle indagini. Si deduce, poi, che il termine di durata massima delle indagini preliminari sarebbe scaduto prima della emissione della ordinanza cautelare, con il conseguente venir meno della attualità delle esigenze cautelari e, in particolare, del pericolo di reiterazione. Viene infine dedotta la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore A., il quale avrebbe taciuto delle gravi condizioni di salute del L. e si lamenta che il Tribunale del riesame non abbia motivato in ordine alla attendibilità di quelle dichiarazioni.

Il ricorso è fondato. Il ricorrente, infatti, aveva svolto nei motivi aggiunti per il giudice del riesame tutta una serie di rilievi, che ora vengono rinnovati, e riguardanti la ritualità delle intercettazioni, la congruità della motivazione dei relativi provvedimenti autorizzativi, la disamina del corredo indiziario posto a base della misura oggetto di gravame, la sussistenza delle esigenze cautelari, la dedotta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore A. in riferimento alla posizione processuale dell’indagato, a fronte dei quali il giudice del riesame si è limitato ad enunciare scarni rilievi e a formulare assertivi rinvii al provvedimento custodiale, del tutto privi di un autonomo e motivato apporto critico. In particolare, sul versante della gravità indiziaria, l’ordinanza impugnata non ha in alcun modo posto in luce i singoli profili probatoriamente significativi alla stregua dei quali è giunta a concludere nel senso della sussistenza della gravità indiziaria, omettendo, fra l’altro, di operare una specifica rivisitazione, non delle sole "conclusioni" che il giudice della misura aveva formulato in sede di adozione del provvedimento custodiale, ma anche del percorso ricostruttivo – ancorato ai singoli elementi indiziari – che a quell’epilogo aveva condotto. Il tutto, ovviamente, tenendo conto degli aspetti critici individuati dall’odierno ricorrente già nei motivi aggiunti di riesame, sostanzialmente negletti in quella sede e che, pure, dovevano formare oggetto di puntuale disamina, proprio nel quadro del peculiare meccanismo devolutivo che caratterizza quello specifico giudizio impugnatorio.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale per nuovo esame dei profili additati dal ricorrente.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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