T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 589

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna, in uno con il decreto di esclusione dal concorso per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale, il giudizio di non idoneità attitudinale reso nei suoi confronti dalla commissione "a seguito dell’esame del protocollo delle prove… sostenute… ed avendo accertato che i risultati conseguiti non delineano il profilo attitudinale richiesto agli aspiranti all’arruolamento nell’arma dei carabinieri effettivi….".

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)la motivazione contenuta nel verbale della commissione non contiene una valutazione conforme al profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri, disattendendo l’art. 53, c. 6, D.Lvo n. 198/1995, le clausole di bando,le norme tecniche relative al profilo attitudinale;

b)dal suddetto giudizio non emerge che siano distintamente e specificamente valutati tutti gli aspetti del profilo attitudinale costituiti da: bagaglio cognitivo, livello intellettivo, livello evolutivo, autocontrollo emotivo, capacità di adattamento ambientale e sociale, adeguata motivazione al lavoro;

c)da un lato l’amministrazione ha giudicato il ricorrente dotato di bagaglio cognitivo accettabile e di livello intellettivo accettabile, dall’altro la commissione nello stesso verbale ha espresso un giudizio di compatibilità contraddetto dalla inidoneità;

d)sussiste contrasto tra la relazione psicologica del 16/7/2010 ed il giudizio della commissione;

e)altrettanto a dirsi tra la relazione psicologica e la scheda di valutazione;

f)contraddittorietà si evince anche tra il giudizio di non idoneità e le risultanze del questionario informativo;

g)la relazione medica di parte ha accertato che il sig. N. è, nelle aree di valutazione, complessivamente compatibile con il servizio nell’Arma dei Carabinieri;

h)il giudizio di non idoneità contrasta con i test eseguiti per l’arruolamenti come VFP1 nella marina militare; con l’elogio conseguito durante il servizio, con il superamento del corso di agente di polizia giudiziaria; la rafferma annuale, le proprie note caratteristiche nonché l’ottimo giudizio complessivo; inoltre, l’interessato non ha mai subito punizioni.

L’amministrazione ha depositato documentazione.

In limine, il Collegio osserva che il ricorso è stato notificato al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura di stato.

Il ricorrente ha, dunque, evocato in giudizio una amministrazione incompetente. Tuttavia:

a)il ricorso non è nullo recando (cfr. art. 40, c.p.a.) sufficienti elementi identificativi della parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto (il ricorso è stato notificato, infatti, anche al Comando generale dell’arma dei carabinieri);

b)la costituzione in giudizio dell’Avvocatura di Stato ha comunque sanato l’eventuale nullità della notificazione del ricorrente (art. 44, c.p.a.).

Nel merito, il ricorso è infondato.

L’amministrazione ha chiarito – con annessa documentazione tecnica – che gli accertamenti attitudinali, tesi a valutare il possesso dei requisiti previsti dal profilo attitudinale per aspiranti al ruolo di Appuntato e Carabiniere effettivo, contemplato nell’art. 53, c. 6 del D.Lvo 12/5/1995, n. 198, sono stati condotti sulla base di quanto stabilito dalle relative norme tecniche approvate con determinazione del comandante generale dell’arma dei carabinieri n. 52/17 CC datata 16/4/2010.

Affatto generica, apodittica e comunque confutata dalle risultanze fattuali s’appalesa, pertanto, la prima delle dedotte censure.

Altrettanto corretto risulta l’iter metodologico e protocollare seguito dall’amministrazione per l’accertamento di che trattasi. Ed invero:

a)la relazione psicologica ha rilevato nei confronti del ricorrente "un certo formalismo, convenzionalità ed accentuata adesione acritica alle norme sociali di riferimento… un ridotto interesse per le relazioni sociali e sul piano comportamentale potrebbe presentarsi una certa insicurezza nel gestire rapporti interpersonali….", indicando, tra gli elementi da verificare durante il colloquio, "adattabilità, assertività e motivazione";

b)sottoposto a verifica dell’ufficiale perito selettore per la verifica delle criticità, è stato accertato che "Il candidato… è alla ricerca di ruoli deresponsabilizzanti. Non ancora in grado di agire in autonomia, necessita di guida" (area comportamentale); inoltre, "La motivazione appare stereotipa e legata a idealizzazioni superficiali. E’ ancora legato alla volontà di vestire l’uniforme e di avere un lavoro dal contratto a tempo indeterminato. Riferisce di essere troppo buono e di farsi troppo condizionare dagli altri, Deve migliore in autostima" (area dell’assunzione in ruolo);

c)la commissione attitudinale – chiamata a dare un giudizio complessivo sull’attitudine del candidato a ricoprire il ruolo di Carabiniere nonché a risolvere, definitivamente sul piano funzionale, anche gli apparenti conflitti valutativi emergenti all’esito di una piana lettura delle risultanze infraprocedimentali (cfr relazione psicologica e scheda valutazione da cui erano emerse obiettive criticità nelle aree comportamentali e dell’assunzione in ruolo) – ha ritenuto il ricorrente "non idoneo" con un giudizio pertinente, motivato e supportato, non implausibilmente, dalle risultanze istruttorie (cfr questionario informativo) giudicandolo "Molto poco informato su ciò che lo attenderebbe. Non conosce l’unità minima dell’organizzazione dei carabinieri: la stazione. Molto vago e superficiale nelle risposte. Pertanto, in linea con le risultanze psicologiche e attitudinali si delinea un quadro di non idoneità".

Il Collegio non ravvede alcuna contraddittorietà, estrinseca e/o intrinseca, tra il licenziato giudizio e gli atti presupposti tutti convergenti verso un profilo caratterizzato da criticità e conflitti motivazionali, cognitivi e funzionali tali da giustificare un esito di non implausibile inidoneità attitudinale.

De tutto inconferenti sono i precedenti di carriera, l’arruolamento come VFP1, il superamento del corso di agente di polizia giudiziaria, l’elogio e l’assenza di punizioni curriculari durante il servizio come VFP1.

Si tratta di elementi di fatto che si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, essi, per un verso (elogio, assenza punizioni), all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio militare deve essere disimpegnato; per l’altro (VFP1, corso di polizia giudiziaria), a profili funzionali affatto non comparabili sul piano del contenuto dei compiti, dei servizi, dello status e delle responsabilità da assumere a quelli richiesti per un carabiniere effettivo; nel mentre il giudizio attitudinale di che trattasi riguarda aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato dovrà assolvere.

Il ricorrente lamenta l’illogicità del decreto a fronte della certificazione sanitaria di parte dal contenuto e di segno opposto all’impugnato provvedimento.

La censura non ha pregio.

Affinchè i lamentati errori e/o lacune del decreto determinino un vizio di motivazione del giudizio di non idoneità è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del medico di parte, circa l’entità e l’incidenza del dato patologico, e quella del ricorrente.

In conclusione, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto mentre le spese di giudizio liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del ministero della difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.

Nulla spese nei confronti del controinteressato non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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