T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 588

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il gravame in esame, il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità reso dalla commissione per gli accertamenti sanitari nel concorso per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale con la seguente motivazione: "Iperbilirubinemia indiretta di lievemedio grado (" 3 MG/DL e fino a 4 MG/DL); Microcitosi con HB " 12 g/dl (11,4 g/dl). Attribuzione del coefficiente 3 – 3 all’apparato somatofunzionale.

Come seguono le censure dedotte in ricorso:

a)il giudizio di non idoneità non reca il quantitativo di bilirubina rilevato dalle analisi di laboratorio effettuati nel corso degli accertamento sanitari;

b)è stato violato il protocollo di accertamento del profilo sanitario specifico come stabilito nella direttiva tecnica 5/12/2005;

c)il giudizio di non idoneità risulta in contrasto con i precedenti accertamento medicolegali eseguiti nell’ambito delle procedure concorsuali analoghe;

d)con riguardo alla "microcitosi" la direttiva tecnica esclude che essa possa costituire causa di inabilità al servizio militare nelle ipotesi in cui il valore HB risulti " di 11 g/dl nei candidati di sesso maschile; nella fattispecie, esso è risultato inferiore a 12 g/dl ma superiore (11,4) al limite stabilito dalla direttiva;

e)le clausole di bando sono illegittime per difetto di motivazione ove previsive di requisiti psicofisici maggiormente elevati rispetto alla normativa vigente.

L’amministrazione ha depositato documentazione.

Il ricorso è infondato.

Dalle risultanze istruttorie risulta che, all’esito degli accertamenti sanitari eseguiti dalla competente commissione, è stata riscontrata nel sangue del ricorrente la presenza di una "Iperbilirubinemia indiretta di lievemedio grado rientrante nel range strumentale previsto dalle direttive tecniche sanitarie in materia.

Segnatamente, egli è stato giudicato non idoneo sotto questo profilo per iperbilirubinemia indiretta di lieve – medio grado ("3 mg/dl e fino a 4 mg/dl), oltre che per una "Microcitosi con hb "12 g/dl (11,4 g/dl).

Depone, a sfavore del ricorrente, la circostanza che i valori accertati all’esito del secondo esame clinico protocollare non solo non hanno escluso la presenza della bilirubinemia nel sangue, risultata sempre superiore al range minimo di riferimento, ma addirittura hanno palesato un aumento della stessa.

Del tutto generica, e comunque smentita nei fatti, s’appalesa, pertanto, la prima delle dedotte censure.

A fronte di una situazione clinica di questo genere, riscontrato attendibile il protocollo di accertamento sanitario, il giudizio non poteva avere altro contenuto finale che quello licenziato dalla commissione.

Nessun rilievo assumono precedenti idoneità trattandosi di valori che possono mutare nell’organismo anche a breve distanza di tempo. Ciò che rileva è l’attendibilità dell’accertamento sanitario avuto riguardo alla scansione tempus regit actum.

Irrilevante diventa, a questo punto, il motivo di ricorso. Il giudizio avversato si regge su una doppia causa di inidoneità (atto plurimo, scindibile). Basta, pertanto, che anche una soltanto di esse (nella specie, presenza di iperbilirubinemia indiretta di lievemedio grado superiore a 3) superi il vaglio di legittimità perché sia giustificata l’esclusione dal concorso del ricorrente. Ed invero, se anche il ricorso fosse, in parte qua, fondato nessuna utilità ne ricaverebbe il ricorrente dal suo accoglimento restando egli, comunque, non idoneo per l’autonoma, diversa causa.

In conclusione, il giudizio di non idoneità reso dalla commissione medica s’appalesa immune dai rubricati vizi.

Il ricorso, pertanto, non è meritevole di accoglimento.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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