Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-02-2013, n. 7489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 4 settembre 2012, il Tribunale di Venezia ha respinto l’appello proposto da P.N. avverso l’ordinanza pronunciata il 20 luglio 2012 da Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta l’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti del predetto.

Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale deduce, in termini generici, vizio di motivazione.

Il ricorso palesemente inammissibile non soltanto perchè del tutto aspecifico, ma anche perchè proposto personalmente dall’imputato con atto inviato per posta e con la sottoscrizione non autenticata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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