T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 587

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenendolo illegittimo sotto più profili, il signor A.C. ha impugnato – chiedendone, contestualmente, la sospensione dell’esecutività – il provvedimento con cui lo si è escluso dal concorso pubblico recentemente indetto per la copertura di 814 posti di Vigile del Fuoco.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 12.1.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata domanda di tutela cautelare – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Si osserva, in proposito

che il provvedimento impugnato (che viene, pertanto, ad assumere natura di atto vincolato: se non, addirittura, "dovuto") è la naturale conseguenza del giudizio formulato a seguito degli (accurati) accertamenti sanitari a cui l’interessato è stato regolarmente sottoposto ai sensi della vigente normativa di settore: che hanno evidenziato come il soggetto in questione presentasse una "ipoacusia bilaterale percettiva (neurosensoriale) più accentuata a sinistra…";

che la riscontrata affezione (giusta quanto previsto, sul punto, dal D.M. 11.3.2008 n.78) è, effettivamente, causa di inidoneità al(la prestazione del) servizio "de quo".

Alla luce di tali constatazioni; e rilevato

che il cennato giudizio medico non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

che esso è espressione di una valutazione tecnico/discrezionale: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti testé considerati,

il Collegio (con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite) non può – appunto – che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2011, con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

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