Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13394

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Svolgimento del processo
Fondiaria X ha notificato alla s.a.s. X di C. M. decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Torino, recante condanna al pagamento di L. 780.000, quali premi dovuti in virtù di polizza in corso.
L’ingiunta ha proposto opposizione affermando di non avere mai sottoscritto alcuna polizza con la società ricorrente.
Questa ha resistito alla domanda chiedendo il rigetto dell’opposizione ed, in subordine, nel caso di suo accoglimento, la condanna della X a restituire L. 5.000.000, da essa pagate a seguito della denuncia di un sinistro, inviata dall’opponente con lettera racc. 24.8.1998.
Il GdP di Torino ha accolto l’opposizione di X e la domanda riconvenzionale di Fon-X, assolvendo l’opponente dall’obbligo di pagare il premio, ma condannandolo a restituire all’opposta la somma di L. 5.000.000.
Proposto appello da X il Tribunale di Torino, con sentenza n. 2933/2001, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizione di X ed ha confermato il decreto opposto, respingendo altresì la domanda di pagamento di FonX, con la motivazione che la lettera racc. 24.8.1998 di denuncia del sinistro è stata tardivamente disconosciuta e pertanto fornisce la prova che il contratto di assicurazione è stato concluso.
X ha proposto in separata sede querela di falso sia contro la polizza posta a base del decreto ingiuntivo, sia contro la lettera racc. 24.8.1998 di denuncia del sinistro, negando l’autenticità delle sottoscrizioni e dell’intero contenuto dei documenti.
La querela di falso è stata accolta con sentenza 5-22 marzo 2004 del Tribunale di Torino, passata in giudicato, che ha accertato e dichiarato la falsità delle firme su entrambi i documenti.
Sulla base di tale sentenza X ed il M. in proprio hanno chiesto la revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 2 della sentenza n. 2933/2001 del Tribunale di Torino che – giudicando in grado di appello – aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo.
Con la sentenza impugnata in questa sede – n. 4322, depositata il 26 giugno 2006 – il Tribunale ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire la domanda del M. e ha respinto la domanda della società, con la motivazione che i documenti dichiarati falsi non hanno avuto alcun rilievo per la decisione della causa.
Propongono due motivi di ricorso per cassazione la società X ed il M. in proprio.
Resiste Fondiaria X con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1.- La sentenza impugnata ha motivato la sua decisione sul rilievo che la sentenza di cui è stata chiesta la revoca ha respinto l’opposizione di X al decreto ingiuntivo per il fatto che la sottoscrizione della lettera raccomandata di denuncia del sinistro è stata disconosciuta tardivamente, cioè solo con l’atto di citazione in appello; che pertanto la lettera stessa ha conservato la sua efficacia probatoria, da cui si desumono l’esistenza e la validità della polizza poichè, se il contratto di assicurazione non fosse stato concluso, il sinistro non sarebbe stato denunciato.
2.- Con i due motivi di ricorso X lamenta violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. ed insufficiente o contraddittoria motivazione, sul rilievo che la sentenza di cui è stata chiesta la revocazione non avrebbe potuto accogliere la domanda di FonX, confermando il decreto opposto, se non sulla base della polizza o della lettera raccomandata di denuncia del sinistro, le cui sottoscrizioni sono state entrambe dichiarate false, con sentenza passata in giudicato;
che pertanto erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che i documenti non abbiano avuto efficacia decisiva.
3.- Deve essere preliminarmente respinta, perchè manifestamente infondata, l’eccezione della resistente di inammissibilità del ricorso, per il fatto che la procura in calce è stata sottoscritta dal solo M..
Questi è infatti il rappresentante legale della società, sicchè la sottoscrizione da lui apposta vale a conferire il mandato di difesa per conto della società, oltre che per se stesso.
Ciò vale a maggior ragione, ove si consideri che la procura in calce o a margine del ricorso per cassazione è da ritenere validamente rilasciata allorchè i dati e le precisazioni eventualmente mancanti nella specifica dichiarazione di procura possano essere desunti dal contenuto dell’atto a cui la procura medesima accede (cfr., per varie applicazioni del principio, Cass. civ. 28 luglio 2010 n. 17629; Cass. civ. 26 settembre 2002 n. 13979; Cass. civ. 3 luglio 2009 n. 15692, fra le tante).
Nella specie risulta inequivocabilmente dal ricorso che i ricorrenti sono sia la s.a.s. X, rappresentata da M.C., sia quest’ultimo in proprio, e che pertanto la procura è stata sottoscritta dal M., nelle qualità di cui sopra.
4.- Nel merito i motivi sono manifestamente fondati.
La motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamente contraddittoria ed illogica, nella parte in cui da un lato premette che l’unico documento posto a base della sentenza da revocare è la lettera di denuncia del sinistro 24.8.1998, da cui il Tribunale ha dedotto la sussistenza del contratto di assicurazione.
Dall’altro lato ha ritenuto irrilevante, perchè non decisivo, il medesimo documento, di cui è stata accertata la falsità in apposito giudizio.
In realtà l’accertamento della falsità ha privato di ogni fondamento e motivazione la domanda di pagamento del premio, proposta dalla compagnia assicuratrice, poichè nè il contratto di assicurazione, nè la denuncia di sinistro, sono riconducibili al preteso assicurato, essendo stata accertata – al di fuori dei limiti e delle preclusioni operanti nel giudizio conclusosi con la sentenza da revocare – la falsità della sottoscrizione di entrambi i documenti.
Correttamente rileva il ricorrente che la sentenza impugnata ha ingiustificatamente negato applicazione all’art. 395 c.p.c., n. 2.
A.- In accoglimento di entrambi i motivi la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, perchè decida la controversia nel rispetto dell’art. 395 c.p.c., n. 2 e con congrua e logica motivazione.
5.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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