Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-02-2013, n. 7486

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 6 settembre 2012, il Tribunale di Catania ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di P. F.M. avverso l’ordinanza emessa il 10 agosto 2012 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere quale indagato del delitto di ricettazione.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce la buona fede dell’indagato e l’assenza dei ravvisati pericula in liberiate.

Il ricorso è palesemente inammissibile per totale genericità dei motivi. Le censure, infatti, si limitano ad una prospettazione meramente assertiva di criteri di ordine generale, senza alcuna correlazione con gli argomenti puntualmente evocati a sostegno della decisione impugnata, la quale, al contrario, appare dotata di un corredo motivazionale del tutto congruo ed esente da censure sul piano della coerenza logico argomentativa, tanto sul versante della gravità indiziaria che su quello delle esigenze cautelari, connesse alla specifica natura e gravità dei fatti, del contesto di criminalità organizzata in cui gli stessi appaiono agevolmente iscrivibili e della personalità dell’indagato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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