T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 583 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che:

con il ricorso in esame il ricorrente ha chiesto accertarsi l’obbligo dell’Amministrazione a provvedere sulla istanza di riconoscimento dell’infermità da lui contratta come dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo;

a motivo del ricorso, egli adduce la violazione del termine previsto per la conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, che il D.P.R. n. 461/2001 ha fissato in 240 giorni, termine ormai scaduto;

Considerato che il Ministero della Difesa, con nota n. 8/2/82404 del 9 aprile 2010 ha richiesto al Comitato di Verifica per le cause di servizio il prescritto parere in ordine al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal ricorrente;

Considerato che il suddetto Comitato di Verifica non ha ancora espresso il proprio parere entro il termine previsto di 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte dell’Amministrazione;

Considerato, pertanto, che il ricorso appare fondato in quanto il suddetto organo avrebbe dovuto emettere il parere richiesto entro e non oltre l’8 giugno 2010, per cui si ritiene opportuno ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere ad adottare il provvedimento di sua competenza onde permettere la conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio così come richiesto dal ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notifica, se anteriore.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere nei sensi indicati in premessa nel termine ivi indicato.

Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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