Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-02-2013, n. 7484

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza del 5 giugno 2012, il Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione la impugnazione, qualificata come riesame, proposta dall’amministratrice della s.r.l. F.D. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice di pace di Pantelleria il 9 maggio 2012 nel procedimento a carico di G.F. e F. C., chiedendo che il sequestro fosse integrato fino a ricomprendere anche le particelle 307 e 306 del foglio 52, nonchè la nomina quale custode dell’immobile dell’amministratrice della società, o persona di sua fiducia.
Propone ricorso per cassazione l’amministratrice della indicata società, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione spettando ad essa società il diritto di impugnazione quale persona offesa e titolare del diritto di proprietà sulle indicate particelle.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, in tema di sequestro preventivo – anche a voler prescindere dall’"oggetto" della impugnazione, riguardante una pretesa "estensione" della misura cautelare reale e la nomina di un amministratore, entrambi non evocabili quale motivo di gravame, da parte di un soggetto "terzo" quale l’offeso dal reato – la persona offesa che non sia titolare del diritto all’eventuale restituzione delle cose sequestrate non è legittimata a partecipare o a presentare memorie nel procedimento di riesame del sequestro nè, conseguentemente, al giudizio di cassazione sull’ordinanza di riesame (Cass., Sez. 2^, 22 marzo 2012, P.O. in proc. Bergamin; Cass., Sez. un., 26 aprile 2004, Corsi).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così decido in Roma, il 29 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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