Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13391

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Viterbo – Sez. dist. di Civita Castellana – ha confermato la sentenza del Giudice di pace, che ha accolto l’opposizione proposta da D.V. F. al decreto ingiuntivo notificatogli da G.F. ed ha emesso condanna del D.V. a pagare una somma minore di quella ingiunta (Euro 1334,52), cioè Euro 650,00, rigettando la domanda riconvenzionale dell’opponente.

Quest’ultimo propone due motivi di ricorso per cassazione.

L’intimato non ha depositato difese.

Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 2, poichè il ricorrente non ha depositato la copia della sentenza impugnata – che afferma essergli stata notificata il 16 gennaio 2007 – con la relazione di notificazione, sì da consentire alla Corte di cassazione di controllare che il potere di impugnazione sia stato tempestivamente esercitato entro il termine breve di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ..

Il termine è fissato a tutela dell’esigenza pubblicistica (quindi non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e perciò il ricorso va dichiarato improcedibile qualora il ricorrente dichiari che la sentenza gli è stata notificata, ma non depositi unitamente al ricorso la copia notificata della sentenza medesima (cfr. Cass. civ. S.U. 16 aprile 2009 n. 9005;

Cass. civ. Sez. 3, 11 maggio 2010 n. 11376).

2.- Il ricorso è comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per l’omessa formulazione dei quesiti.

La sentenza è stata depositata in Cancelleria il 16 settembre 2006, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha introdotto l’art. 366 bis (artt. 6 e 27), e prima dell’abrogazione della suddetta disposizione, disposta a decorrere dal 4 luglio 2009 (L. 18 giugno 2009, n. 69, artt. 47 e 58).

L’art. 366 bis era quindi in vigore alla data del deposito del ricorso.

Esso richiede a pena di inammissibilità la formulazione del quesito di diritto in relazione ad ogni motivo di ricorso per violazione di legge (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535).

La ricorrente non ha formulato il quesito in relazione ad alcuno dei due motivi, nè ha proposto censure di vizio di motivazione (anche in relazione alle quali è prescritta la chiara indicazione del fatto controverso, tramite una proposizione riassuntiva analoga al quesito di diritto (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).

4.- Non essendosi costituito l’intimato non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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