Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-02-2013, n. 7482

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 14 dicembre 2011, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa il 17 aprile 2008 dal Tribunale di Ferrara, con la quale P.C. era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 1.000 di multa quale imputato di truffa.

Propone ricorso per cassazione l’imputato il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai criteri di commisurazione della pena e lamenta che, avendo il giudice di primo grado "evidentemente" escluso l’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 7, il reato di truffa era procedibile a querela, con la conseguenza che si sarebbe dovuto esperire il tentativo di conciliazione a norma dell’art. 555 cod. proc. pen., comma 3.

Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto a proposito delle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, i giudici dell’appello hanno adeguatamente posto in luce i numerosi e specifici precedenti penali che evidentemente giustificavano la pena applicata dal primo giudice e ritenuta congrua in sede di appello, menti il secondo motivo – per la verità enunciato in termini tutt’altro che perspicui – è inammissibile, non soltanto perchè non dedotto in appello, ma, soprattutto, per la relativa manifesta infondatezza, in quanto l’esclusione della aggravante all’esito del dibattimento evidentemente preclude l’applicabilità di istituti che, come il tentativo di conciliazione, hanno una loro ragion d’essere soltanto in limine. Nè, poi, l’eventuale difetto di tale tentativo di conciliazione è comunque causa di nullità.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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