Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13389

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 36, depositata in data 8 febbraio 2006, il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale ha accolto l’opposizione proposta da S.V. al decreto ingiuntivo notificatogli dalla s.p.a.

Marka, recante condanna al pagamento di L. 1.913.577 a saldo della fornitura di mobili.

L’opponente aveva eccepito di avere pagato la somma richiesta a mani di D.N., rappresentante di zona della società opposta, che è stato chiamato in causa.

Esperita l’istruttoria, il GdP ha condannato la società e il D. al pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente in Euro 2.110,00.

Il D. propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso S.V..

La soc. Marka non ha depositato difese.

Il Collegio raccomanda all’estensore la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La Corte deve rilevare di ufficio che l’opposizione a decreto ingiuntivo è stata proposta davanti al Pretore di Catanzaro – Sez. distaccata di Chiaravalle Centrale, con atto di citazione notificato il 30 maggio 1991, ed è stata poi assegnata al Giudice di pace il 13 marzo 2000, ai sensi della L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 2, comma 3. Ai sensi della norma ora citata, le cause originariamente incardinate davanti al pretore, ancora pendenti alla data del 30 aprile 1995 e attribuite alla competenza del giudice di pace, proseguono davanti a quest’ultimo ed, ai sensi della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90 sono soggette alle disposizioni applicabili anteriormente a tale data, ivi compreso l’art. 113 c.p.c., comma 1, nel testo dell’epoca.

Ne consegue che il giudice di pace, non ricorrendo ipotesi di decidibilità secondo equità, era tenuto a decidere la causa secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza qui impugnata era l’appello e non il ricorso per cassazione (Cass. civ. S.U. 22 marzo 2010 n. 6827; Cass, civ. Sez. 1, 22 maggio 2007 n. 11851; Cass. civ. Sez. 2, 2 marzo 2010 n. 4967).

Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente S., liquidate complessivamente in Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 700,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012
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