Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 15-02-2013, n. 7481

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 19 aprile 2012, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 1 luglio 2010 dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale P.S. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa quale imputato del delitto di ricettazione.

Propone ricorso per cassazione il quale deduce la intervenuta prescrizione del reato dal momento che i fatti oggetto di imputazione risalgono al marzo 2003. Si contesta poi genericamente la congruità del materiale di prova ai fini della sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del contestato reato.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Quanto alla prescrizione, infatti, va rilevato che il termine di dieci anni previsto per il delitto di ricettazione non è ancora decorso. Per ciò che concerne, invece, la censura proposta nel secondo motivo, la doglianza si rivela del tutto aspecifica, in quanto il ricorrente si è limitato a contestare il giudizio di responsabilità, con scarni riferimenti alla reputata insufficienza probatoria del riconoscimento del materiale da parte della persona offesa.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2013

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