Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13387

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Gli avvocati Ro. e A.R., difensori distrattari di P.A.M., ricorrono per la cassazione – quanto alla statuizione sulle spese – della sentenza del 10.2.06 del tribunale di Napoli con cui è stata accolta l’opposizione da costei dispiegata avverso il precetto intimatole dalla X X spa in 1.e.a.; e quest’ultima resiste con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato, resistito dai ricorrenti principali con ulteriore controricorso. Questi ultimi depositano altresì memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., nella quale indicano la loro cliente – invece soltanto intimata – come ricorrente, sottolineando l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale.
2. Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata, una volta rilevato che i ricorsi, siccome proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., visto che sussistono almeno due concorrenti ragioni di inammissibilità.
3. I ricorrenti principali lamentano l’erroneità della liquidazione delle spese in loro favore nella gravata sentenza, mentre la controricorrente, che pure eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso avversario sia per l’inappellabilità della sentenza – in dipendenza del testo dell’art. 616 cod. proc. civ. pro tempore applicabile – che per la mancata esposizione del fatto, in via subordinata e per l’ipotesi di ritenuta ricorribilità della sentenza, contesta che la P. abbia mai perduto la qualità di parte nel giudizio in cui era stata pronunciata la condanna alle spese da essa X azionata e, di conseguenza, quella di legittima destinataria di quest’ultima e del precetto opposto.
4. In primo luogo, la sentenza impugnata non è soggetta a ricorso immediato per cassazione. Infatti:
4.1. il regime di impugnazione di una sentenza – e cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla – resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione (tra le altre: Cass. sez. un. 20 dicembre 2006 n. 27172 e 27 luglio 2007 n. 16618);
4.2. di conseguenza (tra le molte: Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17321; Cass. 12 maggio 2011, n. 10451);
4.2.1. se la sentenza sull’opposizione dispiegata ex artt. 615 o 619 cod. proc. civ. è stata pubblicata prima del 1.3.06, essa resta esclusivamente appellabile (cfr. Cass. 20 settembre 2006, n. 20414);
4.2.2. se essa è stata pubblicata a partire da tale data, ma fino al 4.7.09, qualunque sia l’epoca di instaurazione del processo sia stato iniziato, non è più ammissibile il rimedio dell’appello in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, ma solo quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (Cass., ord. 22 settembre 2009 n. 20392, espressamente in tema di opposizione di terzo all’esecuzione);
4.2.3. se infine essa è resa in un giudizio pendente ancora in primo grado al 4.7.09, essa torna ad essere appellabile (Cass. ord. 27 settembre 2010 n. 20324);
4.3. e la soluzione si applica anche quando la sentenza, come nella specie, abbia deciso una opposizione a precetto e cioè ad esecuzione non ancora iniziata (per tutte e solo fra le più recenti: Cass., ord. 30 dicembre 2011, n. 30425);
4.4. pertanto, essendo stata pubblicata la gravata sentenza il 10.2.06, il ricorso per cassazione con cui essa in via diretta ed immediata è stata impugnata non era il mezzo di impugnazione esperibile.
5. Ancora, non sussiste la legittimazione diretta del distrattario in ordine alla contestazione della congruità o legittimità della liquidazione delle spese:
5.1. in tali ipotesi l’unica legittimata a sollevare doglianze di merito è la parte rappresentata, quale soggetto comunque obbligato, nel rapporto con il professionista, a soddisfarlo delle sue pretese (per tutte, v.: Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321; Cass. 3 maggio 2011, n. 9699);
5.2. al contrario, resta preclusa al difensore distrattario l’impugnazione in proprio quanto alla pronunzia sulle spese, mentre solo nel caso – che qui con tutta evidenza non ricorre – in cui sorgesse contestazione non sull’entità (o sulla compensazione) delle spese, ma sulla legittimità della disposta distrazione si instaurerebbe uno specifico rapporto processuale, in cui il difensore potrebbe assumere la qualità di parte e l’impugnazione sarebbe proponibile anche da quest’ultimo ovvero contro lo stesso (Cass. 19 agosto 2003 n. 12104).
6. Il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile e quello incidentale, siccome qualificato condizionato, resta assorbito. Ed i soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità di posizione processuale, vanno condannati alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale ed assorbito l’incidentale condizionato – condanna Ar.Ro. e A.R., tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della X X spa in l.c.a., in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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