Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 14-02-2013, n. 7394

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto depositato il 21 febbraio 2012 il G.i.p. dei Tribunale di Palmi, dopo avere dichiarato inammissibile l’opposizione presentata dalla persona offesa, C.C., ha disposto l’archiviazione de plano del procedimento nei confronti di P. F., indagata per il reato di cui all’art. 368, segnatamente per aver accusato il C. di furto di energia elettrica pur sapendolo innocente.

2. Contro questo provvedimento ricorre per cessazione la persona offesa, per mezzo del difensore di fiducia, e deduce la violazione del contraddittorio, in quanto il giudice avrebbe disposto l’archiviazione de plano nonostante l’opposizione, ritualmente presentata e ritenuta, erroneamente, inammissibile. In particolare, il ricorrente rileva che con l’opposizione erano state indicate le investigazioni suppletive ritenute tuttavia non utili dal GIP il quale avrebbe in siffatto modo reso un giudizio di opportunità in punto alla rilevanza delle stesse.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale ha chiesto rigettarsi il ricorso.

4. Il ricorso è infondato per le ragioni precisate qui di seguito precisate, a poco e merita i fondato.

4. Secondo la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte il giudice investito dell’opposizione della persona offesa non può ritenerla inammissibile sulla base di un giudizio di superfluità delle investigazioni suppletive indicate, in quanto tale declaratoria comporta un’anticipazione del giudizio sulla capacità dimostrativa degli elementi indicati e sulla infondatezza della notizia di reato, giudizio che, in costanza di opposizione, non deve essere fatto de plano.

Ai fini della delibazione di ammissibilità, il giudice può valutare – oltre agli aspetti strettamente formali, quali la tempestività e ritualità dell’opposizione – solamente la specificità e la pertinenza della richiesta investigativa, con riferimento sia al tema che alla fonte di prova, nonchè il carattere suppletivo rispetto alle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, ma non ne può valutare anche la rilevanza, intesa quale valutazione prognostica sulla capacità dimostrativa del risultato, che va affrontata in sede di udienza camerale (tra le tante, da ultimo Cassazione penale, sezione 6, 35787/12, Settembre).

Infatti, una valutazione diretta sulla capacità dimostrativa delle investigazioni suppletive e non sulla loro pertinenza e specificità finisce per costituire una inaccettabile forma di anticipazione della decisione sul merito della regiudicanda, non consentita qualora adottata senza l’instaurazione del contraddittorio tra le parti, nella camera di consiglio in cui la persona offesa possa esplicitare il significato probatorio delle investigazioni richieste (così Cassazione penale, sentenza N. 40593 del 2008 Rv, 241360. N. 9184 del 2009 Rv. 243010, N. 19808 del 2009 Rv. 243852. N. 34676 del 2010 Rv.

248085: N. 40509 del 2010 Rv. 248855; N. 41625 del 2010 Rv. 248914:

N. 1304 del 2011 Rv. 2493711).

5. Nella specie, le indicazioni suppletive indicate a supporto della opposizione sono state valutate in termini di non pertinenzialità dal GIP , in quanto estranee al tema del decidere siccome configurato in relazione al fatto contestato, mostrandosi piuttosto funzionali semmai al diverso procedimento in ordine al quale l’odierno ricorrente, su denunzia della P., riveste il ruolo di indagato per il delitto di cui all’art. 392 c.p..

Non si rinviene, dunque, il lamentato giudizio di rilevanza prognostica quanto alle indagini suppletive indicate a supporto della opposizione.

Da ultimo devono ritenersi inammissibili le ulteriori doglianze sollevate in ricorso, correlate ad una asserita incompleta disamina degli atti di indagine e quindi inerenti la completezza della valutazione nel merito resa dal Gip, risultando le stesse estranee al controllo di legittimità ascritto nella specie alla Corte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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