Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13386

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.A. ricorre per la cassazione della sentenza n. 729/06 del di 11.10.06 della corte di appello di Salerno, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza con cui il tribunale di quel capoluogo, sezione distaccata di Montecorvino Rovella, aveva accolto l’opposizione della Banca di Credito Cooperativa di Montecorvino Rovella, nel contraddittorio anche di D.C. N., al precetto da esso ricorrente all’altra intimato, volto a conseguire il pagamento degli accessori in suo favore recati da un’ordinanza di assegnazione. Resiste con controricorso la sola azienda di credito. All’esito dell’udienza pubblica del 19.6.12, il Collegio ha deciso e raccomandato una motivazione semplificata.

2. Va rilevato che:

2.1. il ricorrente sviluppa quattro motivi:

– un primo, di "violazione e falsa applicazione degli artt. 176 e 132 c.p.c., artt. 543, 546 e 547 e art. 46 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5";

– un secondo, di "violazione dell’art. 615 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5";

un terzo, di "violazione dell’art. 1199 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5";

– un quarto, privo anche di rubrica.

2.2. dal canto suo, la controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, per non essere stati riportati nel ricorso i documenti di cui lamenta l’errata interpretazione; ma contesta poi in rito e nel merito i motivi di doglianza.

3. Va premesso che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ.:

3.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, di quest’ultima (con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800);

3.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma (per tutte, v.

espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194);

3.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.:

Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), essi devono compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso:

Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

3.4. quanto poi al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. , 16002; da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

4. In applicazione di tali criteri ai quesiti formulati nella fattispecie:

4.1. sono inammissibili i motivi relativi ai vizi motivazionali, non essendo seguiti da un momento di sintesi o riepilogo coi rigorosi requisiti di cui al precedente punto 3.4;

4.2. sono inammissibili i motivi relativi alle violazioni di legge, perchè nessuno dei quesiti di cui sono corredati è articolato su di una chiara e perspicua illustrazione – quand’anche sommaria – delle pure evidenti peculiarità della fattispecie, nè della regola che si ritiene malamente applicata, mentre quella che si vorrebbe dettata per una potenziale serie di controversie analoghe future è generica o talvolta apodittica e quindi del tutto inidonea a regolare, prima fra le altre, la fattispecie in esame;

4.3. pertanto, in disparte i pure consistenti dubbi sulla ritualità della formulazione del ricorso per mancata riproduzione del tenore testuale di tutti i documenti di cui è stata dedotta l’erronea valutazione da parte della corte territoriale, i vizi di formulazione dei quesiti o dei momenti di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. impongono di dichiarare inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna B.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della Banca di Credito Coop.vo di Montecorvino Rovella, in pers. del leg.

rappr.nte p.t., liquidate in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali, CPA ed IVA nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *