Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 14-02-2013, n. 7393 Arresto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore ricorre contro l’ordinanza del 4 giugno 2012 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in sede di convalida d’arresto e giudizio direttissimo nel procedimento promosso ai danni di S. F. e B.Z. per i reati di cui agli artt. 110, 337, 582 e 585 c.p.. Segnala al fine che il Tribunale, compulsato per la convalida dell’arresto dei predetti, effettuato nella flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate in concorso, ha negato la convalida ritenendo l’insussistenza di condotte configurabili come concorso materiale e morale nel reato posto in essere da altro soggetto, sfuggito all’arresto e resosi irreperibile; e ciò in aperto contrasto con il dato emergente dal verbale di arresto in flagranza, dando piuttosto rilievo al tenore della relazione orale resa in udienza dal verbalizzante la cui genericità non poteva inficiare il quadro cristallizzato nel verbale senza che peraltro al detto verbalizzante fosse stato chiesto chiarimento alcuno in ordine alla contraddittorietà tra quanto verbalizzato e quanto deposto in udienza.

2. Con requisitoria scritta depositata il 4 ottobre 2012 la Procura generale presso la cassazione ha chiesto rigettarsi il ricorso dichiara.

3. Il ricorso va rigettato in linea con le considerazioni e le conclusioni formulate dalla Procura Generale.

In linea di principio, secondo il costante orientamento espresso da questa Corte, in ipotesi di arresto facoltativo, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, e dunque con valutazione ex ante, se la decisione di procedere all’arresto si sia mantenuta nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto; è dunque preclusa, in tale fase, la possibilità estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità, anticipando il vaglio afferente la gravità indiziaria tipicamente proprio della disamina sottesa a possibili interventi di natura cautelare. Ciò precisato, non sembra alla Corte che il Giudice della convalida abbia assunto una decisione in contrasto con siffatto orientamento. In particolare, laddove, come nella specie, nel corso del giudizio di convalida siano emersi elementi, nella ricostruzione del fatto, tali da negare in radice la stessa ascrivibilità del reato agli indagati e la cui fonte di provenienza coincida con quella degli stessi atti posti a fondamento della richiesta di convalida (qui le dichiarazioni del verbalizzante tese a smentire la ricostruzione del fatto per come dallo stesso descritta nel verbale di arresto, scagionando radicalmente gli indagati dalle contestazioni loro mosse), la valutazione del decidente, volta a negare la convalida, non supera i confini del relativo giudizio, mantenendosi all’interno del perimetro cognitivo ad esso sotteso perchè destinata in radice ad incidere sulla gravità del fatto e sulla pericolosità degli arrestati. Le ulteriori sollecitazioni formulate in ricorso, dirette a sindacare nel merito l’incidenza delle dichiarazioni rese dal verbalizzante innanzi al Giudice della convalida nel raffronto con il dato cristallizzato nel verbale di arresto, costituiscono valutazioni in fatto di esclusiva pertinenza del giudice chiamato alla convalida, estranee al sindacato di legittimità dell’atto chiesto alla Corte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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