Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13385

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Rieti in data 8 agosto 2000 rigettava la domanda proposta da M.M. volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nonchè al rimborso delle spese mediche a causa di un incidente avvenuto il (OMISSIS) a suo avviso cagionato esclusivamente da Mo.Gi., mentre sciava sul monte (OMISSIS).
Nell’occasione il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale dispiegata dal Mo..
Su gravame principale del M. ed incidentale del Mo. il 24 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma confermava la statuizione di prime cure e compensava integralmente le spese di lite.
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il M., affidandosi a quattro motivi, di cui alcuni variamente articolati.
Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli intimati Mo. e X s.p.a., incorporante la X Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a..
Motivi della decisione
Va premesso che il ricorso non necessita dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. perchè rivolto contro sentenza emessa prima del 2 marzo 2006.
1. – Con il primo motivo, proposto sotto tre profili (violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui all’art. 329 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 – 1 a; delle norme di cui all’art. 342 c.p. anche in relazione all’art. 343, comma 1 e all’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4 e all’art. 164 c.p.c., comma 4 – art. 360 c.p.c., n. 3, 1b; delle norme di cui agli artt. 348, 166 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 -1c), in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello incidentale del Mo. e non già valutarlo nel merito.
A suo avviso, il Mo. avrebbe fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado sia perchè nelle note ex art. 180 c.p.c. non avrebbe menzionato il suo " appello incidentale", sia perchè in esso non si rinverrebbero la esposizione dei fatti e la specificità dei motivi, così come richiesti dalle relative norme, sia perchè era decorso il termine per impugnare, scaduto a suo dire, il 31 gennaio 2002.
Osserva il Collegio che all’evidenza si tratta di un motivo inammissibile, in quanto il ricorrente non deduce quale interesse concreto sia stato leso dal rigetto dell’appello incidentale.
La censura, infatti, per così come formulata, non è altro che una richiesta astratta di corretta applicazione delle norme processuali riguardanti l’appello e, peraltro, è in netta dissonanza dalle conclusioni formulate dal Mo. e ritrascritte nella epigrafe della impugnata sentenza (p. 2 sentenza impugnata).
2.- Con il secondo motivo ( nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 99 e 2697 c.c. e speciatim in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e all’art. 161 c.p.c., comma 1 – art. 360 c.p.c., n. 4) il ricorrente si duole della, a suo avviso, errata impostazione nella cognizione della responsabilità che avrebbe dovuto presumersi a carico dello sciatore a monte – il Mo. – ex art. 3 del decalogo dello sciatore – e della erroneità della interpretazione e comprensione della valutazione del materiale probatorio, specificamente da lui devoluto al giudice dell’appello (p. 22 ricorso).
Al riguardo, osserva il Collegio che la censura si appalesa per la sua formulazione inconferente ed astratta. Comunque, non è affatto vero quanto con essa si deduce.
Il giudice dell’appello, nel condividere quanto ritenuto dal Tribunale, circa l’assoluto difetto di prova del fatto costitutivo della domanda, ha per primo enunciato che in linea di principio la fattispecie andava inquadrata nell’art. 2043 c.c.; ha esaminato le prove testimoniali ed in base a tale esame ha ritenuto che le stesse non consentissero con adeguata precisione di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e i rispettivi comportamenti delle parti.
Non solo, ma il giudice dell’appello ha fissato particolare attenzione al fatto che, comunque, dai testi escussi, era emerso che "il campo del sinistro era pressappoco costituito dalla intersezione di due diverse piste, ma non è dato comprendere se sia l’attore che il convenuto procedessero sulla stessa pista ovvero se percorressero piste diverse" (p. 4 sentenza impugnata).
Nè il giudice dell’appello ha disconosciuto l’applicabilità, in thesi, della regola presuntiva invocata dal M., ma l’ha ritenuta inapplicabile per la dirimente ragione che è mancata "la prova che entrambi gli sciatori provenissero dalla stessa pista, anche perchè le testimonianze dei colleghi del Mo. – poliziotti -, che nella discesa lo precedevano di poco", ebbero a riferire di non avere incontrato altri sciatori sulla pista, per cui logicamente il giudice a quo ne ha dedotto che il Mo. e il M. percorrevano la stessa pista (p. 5 sentenza impugnata).
3.- Con il terzo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4; dell’art. 161 c.p.c., comma 1 – 360 c.p.c., n. 3, – 3 a; degli artt. 228 e 232 c.p.c. e dell’art. 2733 c.c. anche in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 -3 b; violazione della dichiarazione di incostituzionalità della norma di cui all’art. 247 c.p.c. e/o falsa applicazione delle norme stesse in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 -3c; delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 -3d); delle norme di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all’art. 213 c.p.c. e all’art. 2699 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3 -3d) il ricorrente deduce la illegittimità della sentenza impugnata sotto il profilo della motivazione per relationem, con omessa confutazione delle singole e specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado (p. 27 ricorso); rimarca la omissione di ogni motivazione circa la valutazione della risposta e della rifiutata risposta all’interrogatorio formale (p. 29 ricorso); sottolinea l’omessa valutazione della testimonianza del giornalista P. (p. 33 ricorso) e della stessa CTU che avrebbero confortato la ricostruzione della dinamica da lui esposta in sede di merito.
La complessa censura, che in parte farebbe propendere per un errore revocatorio, in parte configura un travisamento dei fatti, per cui sarebbe inammissibile in questa sede, è comunque infondata, essendo noto che nella valutazione delle prove o degli indizi di prova quali dimessi nel giudizio il giudice non è affatto vincolato ad esprimersi su tutti gli elementi, ma può accoglierne alcuni, tralasciarne gli altri, senza incorrere in alcuno dei vizi sopra denunciati.
Peraltro, ed in via dirimente, si deve osservare che il giudice dell’appello, come si evince da tutto l’argomentare della sentenza, si è dovuto arrendere a fronte del dubbio circa lo spazio che il Mo. avrebbe avuto per evitare l’altro sciatore – il M. -, considerate le modalità con cui quest’ultimo aveva intrapreso l’attraversamento della intersezione delle due piste e la distanza della intersezione dal punto in cui l’urto tra i due ebbe luogo (p. 5 sentenza impugnata).
4.- A fronte di tale argomentare, appagante sotto il profilo logico- giuridico, la censura va respinta e resta assorbito il quarto motivo (omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360, n. 5, pur articolato in subparagrafi da 4a a 4c), il quale, a ben leggerlo ed esaminarlo, ripropone una diversa valutazione delle testimonianze e comunque richiede una rivisitazione del quadro probatorio già effettuato dal giudice di primo grado e, sia pure sinteticamente, dal giudice dell’appello e, per questo, non consentito in sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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