T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dalla Commissione per gli accertamenti sanitari (Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 4.182 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo della Capitaneria di porto, e nell’Aeronautica), notificato in data 24 marzo 2010, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo per "tratti di insicurezza ed immaturità";

Considerato che il ricorrente contesta il gravato giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che con ordinanza collegiale istruttoria n. 996 del 23 giugno 2010 questa Sezione disponeva apposita visita medica di revisione, alla quale il ricorrente veniva sottoposto in data 8 settembre 2010;

Considerato che, come risulta dal verbale, depositato in atti, del rinnovato accertamento sanitario, il ricorrente è stato nuovamente giudicato non idoneo per "tratti di immaturità", con l’attribuzione del coefficiente 3 (tre) alla caratteristica somatofunzionale PS del profilo sanitario;

Considerato che con motivi aggiunti notificati il 2 novembre 2010 il ricorrente ha impugnato il suddetto giudizio di non idoneità deducendo eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà;

Considerato che le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici di concorso costituiscono l’espressione di una ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità psicofisica dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto;

Considerato, pertanto, che l’indagine del giudice amministrativo in ordine alla legittimità dei giudizi espressi in relazione alla idoneità dei candidati all’arruolamento nelle Forze Armate va limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questa e della congruenza delle conclusioni che ne sono scaturite. (cfr CONS. STATO – Sez. IV – 27 ottobre 1998 n. 1392; T.A.R. Lazio – Sez. I bis, 28 agosto 2001 n. 7055 e 18 agosto 2003 n. 7145);

Considerato che dalla documentazione versata in atti emergono le ragioni che hanno determinato il nuovo negativo giudizio del ricorrente sotto il profilo sanitario di carattere psichico atteso che lo stesso è stato ritenuto non idoneo con attribuzione del coefficiente 3 alla caratteristica somatofunzionale PS in quanto affetto da "tratti di immaturità";

Considerato che tale giudizio è il risultato degli esami ai quali è stato sottoposto il ricorrente, ed ha trovato conferma anche in sede di approfondimento psichiatrico nel quale sono stati rilevati gli aspetti di immaturità emersi nella testistica circa la personalità del ricorrente;

Considerato che, pur nei limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, il Collegio rileva che dai giudizi impugnati, sia pure sinteticamente espressi, è possibile evincere le ragioni che hanno determinato la negativa determinazione in ordine alla valutazione dell’idoneità del ricorrente sotto l’aspetto psicofisico ai fini della selezione de qua;

Ritenuto, pertanto, che deve escludersi la fondatezza delle esposte doglianze, in ragione della incondivisibilità delle censure relative al preteso difetto di motivazione così come alla asserita contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione intimata, in considerazione della evidente autonomia delle valutazioni espresse da differenti strutture sanitarie in occasione di precedenti concorsi a cui il ricorrente assume di aver partecipato;

Considerato che anche l’impugnativa della graduatoria finale del concorso in questione, non si appalesa fondata in quanto la constatata legittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale comporta l’infondatezza della censura di illegittimità derivata dedotta dal ricorrente;

Il ricorso va, quindi, respinto; non si provvede sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge il ricorso ed i successivi motivi aggiunti meglio specificati in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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