Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13384

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Svolgimento del processo
Il 31 gennaio 2006 il Giudice di pace di Napoli, decidendo secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2 nei limiti della somma richiesta, rigettava la domanda proposta da M.A.M. nei confronti della La R. di R. B. s.a.s. volta ad ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 1032,91, oltre interessi e spese di lite a seguito di un allagamento verificatosi nella notte tra il (OMISSIS) nel locale di deposito gestito dalla predetta società, ove era stato allocato, in base a rituale contratto, il suo veicolo FIAT Fiorino, che aveva riportato danni.
Nell’occasione il Giudice di pace rigettava anche la domanda riconvenzionale dispiegata dalla società convenuta.
Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione la M., affidandosi a quattro motivi.
Nessuna attività difensiva risulta avere svolto la intimata società.
Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.
Motivi della decisione
Va presso che il ricorso non necessita dei prescritti quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c., perchè la sentenza è stata emessa prima del 2 marzo 2006.
Var altresì, posto in rilievo che, come espressamente si evince dal dispositivo, la sentenza è emessa secondo equità in quanto il petitum comprendeva anche gli interessi.
Ciò posto, il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 1176, 1218 e 1768 c.c. nonchè art. 113 c.p.c.) va dichiarato inammissibile, perchè centrato sulla violazione di legge nella qualificazione giuridica del fatto.
Il secondo motivo (omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5), ove si deduce il vizio sopradescritto perchè il Giudice di pace avrebbe ritenuto sussistente il caso fortuito solo in base al D.P.C.M. del 21 settembre 2001 e alle prove dedotte (p. 8 ricorso) è da respingere perchè attiene alla scelta del materiale probatorio sottoposto all’esame del giudice e, comunque, non risponde al vero che manchi o sia illegittima la motivazione.
Di qui l’assorbimento del terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2687 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), che risulta, comunque, smentito dal fatto che la società depositaria ha fornito la prova dell’imprevedibile ed inevitabile fortuito, attesa l’eccezionalità della violenta ed intensa pioggia abbattutasi in Napoli all’epoca in cui si verificò l’allagamento.
Il quarto motivo (omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5) va disatteso. Infatti, una volta esclusa ogni responsabilità del custode, in questo caso, accessoria alla responsabilità dello stesso come depositario, il Giudice di Pace correttamente ha omesso di pronunciarsi su quella domanda di natura contrattuale, in quanto l’evento eccezionale ha avuto effetto distruttivo della l’obbligo della ordinaria diligenza che il depositario deve usare nella custodia della cosa a lui affidata.
Infine, va ulteriormente sottolineato che nessuno dei noti principi che presiedono alla impugnazione della sentenza del Giudice di pace, di cui a Corte cost. n. 206/04 risultano violati dalla decisione in esame, che ha consentito, invece, una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta alla stregua, tuttavia, dei medesimi principi cui si adegua la disciplina positiva, avendo fatto, tra l’altro, il Giudice di pace corretta applicazione dell’onere probatorio (Cass. n. 15986/08).
Conclusivamente, il ricorso va respinto, ma nulla va disposto per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla dispone per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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