T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 20-01-2011, n. 573 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con atto notificato il 13 settembre 1999, depositato nei termini, il Sig. M.L. ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 6/462/B4.8 della Regione Militare Nord – Direzione Amministrazione, notificato al ricorrente in data 4 giugno 1999, con il quale veniva respinta la richiesta di attribuzione dell’indennità giudiziaria di cui alla legge 15/2/1989 n. 51 e legge 22/6/1988 n. 221, nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi, in particolare del rifiuto di corresponsione di detta indennità, richiesta avanzata con istanza del 2/3 marzo 1999 e trasmessa al Ministero della Difesa per il tramite della Cancelleria del Tribunale Militare di Torino; con il medesimo atto il ricorrente ha chiesto anche che venga accertato il suo diritto a percepire la suddetta indennità a far tempo dal 1 ottobre 1990 o quantomeno dal 18 novembre 1994, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il ricorrente, Capitano dell’Esercito, assume di essere stato trasferito in data 1 ottobre 1990 al Distretto Militare di Torino per prestare servizio presso il Tribunale Militare di Torino, con le funzioni di "addetto alla cancelleria militare del Giudice per le indagini preliminari"; con provvedimento in data 18 novembre 1994, il Ministero della Difesa attribuiva al ricorrente anche le funzioni di "Assistente giudiziario".

Con istanza del 2 marzo 1999 il richiedente richiedeva la corresponsione della indennità giudiziaria di cui alle leggi n. 51 del 1989 e n. 221 del 1988.

L’Amministrazione della Difesa respingeva tale richiesta con il provvedimento oggetto del presente gravame affidato alle seguenti censure:

Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 1 legge n. 51/89. Eccesso di potere per sviamento ed illogicità.

Si sostiene che la suddetta legge attribuisce il beneficio in questione a tutto il personale operante presso gli organi giudicanti senza alcuna differenza tra personale civile ovvero militare.

Violazione di legge per omessa motivazione nel provvedimento impugnato delle ragioni che hanno determinato il provvedimento negativo e mancata indicazione della possibilità di proporre ricorso nei termini di legge.

In subordine, si solleva vizio di incostituzionalità della legge 15 febbraio 1989, n. 51, se interpretato nel senso di applicazione del beneficio al solo personale civile.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2010 la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

La questione oggetto della controversia attiene alla spettanza dell’indennità giudiziaria, di cui alla legge 22 giugno 1988 n. 221, al personale militare, in virtù della previsione contenuta nell’art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 51.

Il Collegio non rinviene alcuna valida ragione per discostarsi dal più recente orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo di primo e secondo grado, secondo il quale la suddetta indennità non spetta ai militari in servizio presso gli Uffici della giustizia militare (cfr. CONS. STATO – SEZ.IV – n. 2035 del 17 aprile 2003 – T.A.R. LAZIO – LATINA – n. 209 del 29 marzo 2006).

Va, infatti, precisato che l’art. 1 della legge n. 51 del 1989, che ha esteso la predetta indennità al personale amministrativo del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei Conti, dell’Avvocatura dello Stato e dei Tribunali Militari, individua in maniera esplicita e tassativamente i destinatari di tale emolumento e cioè: a) personale amministrativo dei Tribunali Militari, ossia quel personale appartenente ai ruoli organici dello Stato esistenti presso i suddetti Tribunali; b) personale civile del Ministero della Difesa inquadrato nella quarta e quinta qualifica funzionale, distaccato temporaneamente…. a prestare servizio presso gli uffici giudiziari della giustizia militare, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità (successivamente elevato).

Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, quale militare, non appartiene alla categoria del personale amministrativo dei Tribunali Militari, né a quella del personale civile destinatario della provvidenza (cfr. CONS. STATO – SEZ.IV – n. 5520 del 17 ottobre 2000).

D’altra parte non va dimenticato che, come osservato dalla difesa erariale, il personale in questione percepisce una speciale indennità d’istituto che non viene meno durante il servizio presso gli uffici giudiziari, così che il trattamento integrativo della retribuzione già ad essi riservato è sostitutivo, anche sotto il profilo perequativo, delle ulteriori diverse indennità che la disciplina in esame riconosce al personale civile della stessa Amministrazione della Difesa in servizio presso gli uffici giudiziari in argomento (cfr. CONS. STATO – SEZ.IV – n. 5744 del 2002).

Da ultimo si osserva che sotto il profilo costituzionale non appare irragionevole la norma di cui all’art. 1 della legge n. 51 del 1989 che limita soltanto a due specifiche categorie di personale la corresponsione dell’indennità giudiziaria, atteso che rientra nella libera determinazione del legislatore, secondo il suo insindacabile apprezzamento, di considerare il particolare contributo del suddetto personale al corretto funzionamento degli organi della giustizia militare.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali nella materia oggetto della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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