Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13383

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Svolgimento del processo

D.C.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Grottaglie, D.G. e la Toro Assicurazioni s.p.a.

chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) ad un crocevia tra la sua Nissan e l’autovettura del D..

Assumeva l’attrice che, giunta in prossimità di detto crocevia, rallentava la propria marcia adottando le normali cautele ed attraversava l’incrocio, quando dalla propria sinistra, ad elevatissima velocità, sopraggiungeva l’autoveicolo condotto da D.G. il quale urtava la Nissan sul fianco anteriore sinistro, causando danni sia all’autovettura che alla persona della D.C..

D. si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice e spiegando domanda riconvenzionale per imputare alla D.C. la responsabilità del sinistro.

La Toro Assicurazioni impugnava l’an e il quantum della domanda attrice.

Veniva autorizzata la chiamata in causa dell’Assitalia, assicuratrice della Nissan Primera.

Con sentenza n. 156/2002 il Giudice adito, in applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., riconosceva il pari concorso di responsabilità dei due conducenti.

Ha proposto appello D.C.R. chiedendo la declaratoria di responsabilità esclusiva o prevalente del D..

Si sono costituiti entrambi gli appellati, D. e la Toro Assicurazioni chiedendo l’integrale conferma dell’impugnata sentenza.

Il Tribunale di Taranto ha rigettato l’appello confermando la sentenza del giudice di Pace.

Propone ricorso per cassazione D.C.R., con due motivi.

Resiste con controricorso D.G..

Non svolge attività difensiva la Toro Assicurazioni.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato una motivazione semplificata.

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, D.C.R. rispettivamente denuncia: 1) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 61 e 191 c.p.c., e art. 2054 c.c., difetto di motivazione sul punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto decisivo della mancata consulenza tecnica di ufficio con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5"; 2) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., e art. 2054 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sotto altro profilo".

Assume la ricorrente che il Tribunale non ha dato rilievo alle considerazioni tecniche allegate dall’appellante che dimostravano l’assoluta correttezza del comportamento da lei tenuto nell’impegnare l’incrocio con una adeguata velocità di 39 chilometri orari, a fronte della sostenuta velocità, in centro abitato, di 85 chilometri orari della Golf di D.G..

Lamenta ancora la ricorrente la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, da un lato, attribuisce valore indiziario ai rilievi effettuati dai vigili e, dall’altro, omette di trarre le dovute conseguenze nel senso che all’allegazione di tali elementi doveva seguire l’approfondimento del loro valore probatorio.

Il motivo deve essere rigettato.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass., 25 gennaio 2012, n. 1028).

Nel caso in esame la Corte ha valutato i mezzi istruttori offerti dalle parti, ha ritenuto le deposizioni rese dai testimoni poco convincenti, ha altresì ritenuto che la ricostruzione operata dai vigili intervenuti dopo il sinistro è stata effettuata a posteriori ed operata unicamente sulla scorta dei danni rinvenuti sui mezzi coinvolti, senza il supporto di cognizioni tecniche. Per tale ragione deve ritenersi che la ricostruzione effettuata dai vigili non può essere assistita dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., e può avere rilievo meramente indiziario.

In presenza di una adeguata motivazione dell’impugnata sentenza, il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012

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