Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2012, n. 13382

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Svolgimento del processo

V.M. citò in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Latina, L.V. e la Universo s.p.a. per sentirli dichiarare responsabili e condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale nel quale l’attrice, che viaggiava in bicicletta, era stata investita dall’autovettura di proprietà e condotta dal suddetto L. che usciva in retromarcia da un parcheggio.

Deduceva l’attrice che in seguito al sinistro aveva riportato lesioni personali e il danneggiamento della bicicletta per complessive L. 25.000.000, oltre accessori.

I convenuti si costituivano eccependo in via preliminare l’incompetenza per valore del giudice adito e contestando nel merito le tesi di controparte.

Con sentenza n. 410/2000 il Giudice dichiarava V.M. e L.V. parimenti responsabili del sinistro ai sensi dell’art. 2054, comma 2 e condannava L.V. e la Universo s.p.a., in solido, a pagare a V.M. la somma di L. 2.815.000 a titolo di risarcimento dei danni.

V.M. impugnava la suddetta sentenza chiedendone la riforma e deducendo l’erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Giudice di Pace.

Si costituiva L.V. che proponeva appello incidentale.

Il Tribunale di Latina accoglieva l’appello principale e in riforma dell’impugnata sentenza dichiarava L.V. responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa, escludendo la presunzione dell’art. 2054 c.c., comma 2. Condannava in solido lo stesso L. e la Italiana Assicurazioni s.p.a. al risarcimento del danno in favore di V.M. che liquidava in complessivi Euro 2.908,17, oltre accessori. Rigettava l’appello incidentale.

Propone ricorso per cassazione V.M. con un unico motivo.

Resistono con separati controricorsi L.V. e la Italiana Assicurazioni s.p.a. che presentano memorie.

Motivi della decisione

In via preliminare il controricorrente L.V. eccepisce:

1) l’inammissibilità del ricorso per l’omessa formulazione dei quesiti di diritto; 2) l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito della richiesta del fascicolo d’ufficio, "stante l’assoluta indispensabilità dell’esame di detto fascicolo ai fini della decisione".

Le eccezioni sono infondate: la prima in quanto l’impugnata sentenza è stata depositata il 10 gennaio 2006, quando ancora non vigeva l’obbligo della formulazione dei quesiti, decorrente dal 3 marzo 2006; la seconda in quanto il mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio (art. 369 c.p.c., u.c.) nel termine fissato per il deposito del ricorso per cassazione, cioè entro venti giorni dalla notificazione, determina l’improcedibilità del ricorso stesso soltanto se l’esame di quel fascicolo risulti indispensabile ai fini della decisione del giudice di legittimità (Cass., 3 marzo 2011, n. 5108; Cass., Sez. Un., 11 giugno 2001, n. 7869).

Nel caso in esame, il fascicolo d’ufficio non è necessario in relazione al motivo formulato, nè parte controricorrente ha dimostrato tale necessità.

Con l’unico motivo del ricorso V.M. denuncia Violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge in merito alla quantificazione del danno (art. 360 c.p.c., n. 3).

Parte ricorrente deduce: 1) che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere il danno morale asseritamente richiesto con l’atto d’appello; 2) che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere gli interessi ed in particolare la svalutazione monetaria dal giorno del sinistro.

Il motivo è parzialmente fondato.

In particolare è infondato per quanto riguarda il primo profilo, sub 1), relativo al danno morale, perchè con l’appello, come sostiene l’impugnata sentenza, non era stata proposta censura sul punto e, al riguardo, il ricorrente non precisa dove e come la censura fosse stata proposta con il gravame alla Corte territoriale.

Il secondo profilo, sub 2), è da accogliere perchè, ferma l’entità del danno, quale determinata in primo grado, doveva il giudice d’appello riconoscere, anche d’ufficio, la rivalutazione intervenuta dopo la pronuncia di primo grado.

L’obbligazione di risarcimento del danno determinato da un fatto illecito (nella specie da responsabilità riconducibile alla circolazione di veicoli) costituisce infatti debito di valore e la sua liquidazione per equivalente, espressa in termini monetar, tenendo conto del valore del danno all’epoca del fatto illecito, rivalutato alla data della decisione definitiva, comporta che la svalutazione monetaria intervenuta dopo la sentenza di primo grado sia accertata e liquidata dal giudice di appello anche d’ufficio (ex plurimis Cass., 6 marzo 2009, n. 5567; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4010; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846).

Il ricorso viene dunque accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale di Latina in diversa persona che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Latina in diversa persona, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012
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