Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-01-2013) 14-02-2013, n. 7372

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. S.D., per il tramite del suo difensore fiduciario, impugna la sentenza della Corte di Appello di Messina con la quale, confermata la decisione in primo grado resa dal Tribunale della stessa città, il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia perchè responsabile dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 570 c.p., comma 2, per aver fatto mancare di sussistenza al figlio minore, nulla versando per il suo mantenimento nell’arco temporale compreso tra il mese di gennaio e quello di giugno del 2006.

2. La Corte distrettuale, con valutazione conforme a quella di primo grado, espressamente richiamata, ha ritenuto comprovata la responsabilità del S., essendo stato dimostrato in giudizio che nel periodo in considerazione nulla lo stesso aveva versato per il mantenimento del figlio minore e considerando ininfluente il comprovato stato di disoccupazione a fronte della altrettanto accertata percezione della indennità di disoccupazione senza che questa, neppure in minima parte, sia stata destinata al sostentamento del minore.

3. Tre le doglianze sollevate in questa sede avverso la decisione di secondo grado.

3.1 Con il primo motivo la difesa lamenta violazione di legge avuto riguardo agli art. 570, comma 2, art. 45 c.p. e art. 192 c.p.p. nonchè vizio di motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

La Corte, non avrebbe ascritto la dovuta considerazione alla situazione di difficoltà economica in cui versava il S. all’atto dell’inadempimento constatato, motivata dalla mancanza di una attività lavorativa, tale da imporgli di andare a vivere preso i genitori. Lo stesso versava dunque in una situazione di oggettiva impossibilità sopravvenuta che gli impediva in radice di provvedere al mantenimento del figlio senza che la percepita indennità di disoccupazione consentisse comunque allo stesso di far fronte ai propri obblighi. La Corte avrebbe dovuto applicare alla specie, dunque l’esimente dell’art. 45 non senza considerare, peraltro, la mancata dimostrazione dello stato bisogno in capo al minore (risultando garantita dalla madre la somministrazione dei mezzi di sussistenza) e l’assenza di elementi atti a comprovare la sussitenza del dolo sotteso alla condotta incriminata.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione per non aver la Corte preso posizione alcuna in punto alla richiesta di applicazione alla specie della attenuante di cui al nr 4 dell’art. 62 c.p., espressamente invocata con l’appello.

3.3 Con il terzo motivo,infine, si ribadisce il motivo di appello volto all’annullamento della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile quale conseguenza della illegittimità della decisione fondante la responsabilità penale del ricorrente.

Motivi della decisione

4. Il ricorso è fondato avuto riguardo al primo motivo di doglianza per le ragioni di seguito precisate.

5. Ritiene in particolare la Corte non adeguatamente motivata, anche sul piano della linearità logica del percorso seguito, la decisione impugnata in punto alla possibile incidenza del riscontrato stato di disoccupazione sulle possibilità,per l’odierno ricorrente, di adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza sullo stesso gravanti avuto riguardo alla posizione del figlio minorenne.

6. E’ noto che, secondo quanto costantemente espresso da questa Corte, la mera deduzione dello stato di disoccupazione non è sufficiente per escludere l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia ; occorre, piuttosto, che l’interessato alleghi adeguati elementi utili a comprovare la presenza di difficoltà economiche tali da tradursi in un vero e proprio stato di indigenza economica, così risultare precluso, sul piano della relativa impossibilità di provvedere, il relativo adempimento (cfr tra le tante Sez. 6, Sentenza n. 10085 del 15/02/2005, Rv. 231453; Sez. 6, Sentenza n. 5751 del 14/12/2010) . E ciò sul presupposto logico in forza al quale la mera disoccupazione non necessariamente sottende uno stato di indigenza, potendo l’obbligato godere di mezzi mantenimento diversi da quelli di fonte lavorativa tali da consentirgli comunque di adempiere all’obbligo sullo stesso gravante quanto ai mezzi di sussistenza da garantire ai familiari.

Nella specie, il Giudice distrettuale pur mostrando di conoscere siffatta impostazione interpretativa, cui esplicitamente si è richiamato, sul piano della applicazione concreta non ne ha fatto tuttavia buon governo.

Per come pacificamente acquisito in processo il S., al momento del riscontrato inadempimento all’obbligo contestato, di altro non godeva se non del sussidio di disoccupazione . Questo il quadro di riferimento fattuale, la Corte è comunque pervenuta alla conferma della sentenza di primo grado all’uopo affermando che l’accertato inadempimento doveva ritenersi comunque sussistente non avendo il S. mai, neppure in minima parte, destinato siffatta indennità al versamento di quanto dovuto per garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore.

Siffatta conclusione non pare in linea tuttavia con i presupposti in fatto e diritto che la precedono. Presupponeva, infatti, a monte, l’accertamento della dimensione quantitativa di tale indennità in termini tali da consentire al ricorrente di destinarne effettivamente, quantomeno una parte, all’adempimento dell’obbligazione volta a garantire i mezzi di sussistenza al figlio minore senza per questo mettere in gioco gli elementi minimi della proprio sostentamento. Accertamento questo nella specie non operato e che rende illogica e incompleta la motivazione vieppiù se si consideri comunque il modesto ammontare che di norma connota siffatti trattamenti indennitari.

7. Ne segue l’annullamento della decisione impugnata con rinvio affinchè si proceda, una volta precisato l’ammontare esatto della indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente all’epoca dei fatti, a motivare in modo completo sulla incidenza della stessa quanto al possibile adempimento, in tutto o in parte, degli obblighi di assistenza nella specie ascritti al S. con la contestazione per cui è processo.

8. L’annullamento con rinvio nei termini sopra evidenziati assorbe, rendendola superflua, la disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013
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