Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 01-02-2013, n. 5169

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza del 3.7.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli rigettò la richiesta di restituzione dei beni oggetto di sequestro preventivo disposto con decreto in data 27.1.2012 dello stesso G.I.P..

Avverso tale provvedimento G.F. e G. G., proposero appello a mezzo del difensore, ma il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27.9.2012, dichiarò inammissibile l’impugnazione, in quanto proposta da difensore di terzi interessati privo di procura speciale.

Ricorre per cassazione il difensore dei predetti deducendo violazione della legge processuale in quanto i suoi assistiti non sarebbero terzi interessati, ma indagati ed il 2.5.2012 erano state depositate le procure speciali ai sensi dell’art. 122 cod. proc. pen..

In ogni caso la Corte di cassazione, in sede di riesame, ha rilevato che il giudice non può dichiarare inammissibile l’istanza ove sia rilevato un difetto di procura, ma deve assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di procura speciale.

Correttamente perciò il 17.8.2012 la Sezione feriale aveva concesso termine per integrare i poteri di rappresentanza.

In data 3.9.2012 erano state rilasciate procure a perfezionamento degli atti precedenti.

Inoltre in data 12.9.2012 era stata deposita nella Segreteria del P.M. procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

Va premesso che il Tribunale ha precisato che i ricorrenti non erano destinatari del provvedimento cautelare reale quali indagati e che tale assunto non è stato contestato con la produzione di documentazione da cui risulti lo stesso risulti smentito.

Del resto i loro nomi non risultano fra quelli degli indagati indicati nel decreto di sequestro d’urgenza.

Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento, largamente maggioritario, secondo il quale è inammissibile l’istanza di riesame proposta dal difensore della "persona offesa e terzo interessato", privo di procura speciale, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8942 del 20/10/2011 dep. 07/03/2012 Rv. 252438. In senso conforme, con riferimento al ricorso per cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 dep. 04/07/2012 Rv. 25308; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10398 del 29/02/2012 dep. 16/03/2012 Rv. 252925).

Il codice di procedura penale regola compiutamente la materia e non appare integrabile, in assenza di richiamo dalle disposizioni del codice di procedura civile.

Non è controverso che, al momento della proposizione della impugnazione (nella specie appello), il difensore non fosse munito della procura rilasciata ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen..

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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