Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-01-2013) 01-02-2013, n. 5167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con decreto del 27.1.2012, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dispose il sequestro preventivo di un immobile di proprietà di S.M., in quanto parte di un complesso ritenuto riconducibile a soggetti indagati per i reati di cui all’art. 416 bis cod. pen. e al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies.

Avverso tale provvedimento S.M. propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 14.3.2012, la respinse.

Ricorre per cassazione il difensore della S., dopo aver riepilogato la vicenda ed assumendo di aver provato la legittima provenienza dei beni impiegati per l’acquisto, nonchè la diversa determinazione assunta da altro collegio giudicante alla luce del sequestro anche dei corrispettivi versati, deducendo violazione di legge in relazione:

1. all’art. 324 c.p.p., comma 7 avendo il Tribunale integrato la motivazione del P.M. e recepita dal G.I.P., i quali non avevano ipotizzato la invalidità del contratto di acquisto;

2. all’art. 324 c.p.p., comma 8 avendo il Tribunale ritenuto la nullità del contratto di acquisto in ragione della facoltà di godimento turnario del bene (che escluderebbe la buona fede della S. e di tutti gli acquirenti) che determinerebbe conclusione del contratto in frode alla legge e indeterminatezza dell’oggetto; la S. non è indagata sicchè non sarebbe possibile una cognizione incidentale del giudice penale su questioni civili; l’art. 324 cod. proc. pen., comma 8 laddove vi sia controversia sulla proprietà del bene impone di rimettere la questione al giudice civile, così come, in sede di esecuzione, dispone l’art. 676 cod. proc. pen.;

3. all’art. 1419 cod. civ. in quanto la nullità di una clausola si estende all’intero contratto solo laddove si riferisca ad un elemento essenziale di esso; l’eliminazione della clausola del godimento turnario non eliminerebbe le restanti disposizioni che trasferiscono la disponibilità del bene.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale non ha integrato la motivazione di un atto del P.M., ma di un atto del giudice, sicchè tale attività è conforme alla devoluzione piena che caratterizza il giudizio di riesame.

Il secondo motivo di ricorso è infondato.

In tema di procedimento di riesame del sequestro preventivo, nel caso di contestazione della proprietà ai sensi dell’art. 324 c.p.p., comma 8, il Tribunale del riesame, accertata tale contestazione, non ha alcuna facoltà in ordine alla prosecuzione del processo, ma deve rimettere gli atti al giudice civile per la decisione della controversia relativa, mantenendo nel frattempo il sequestro, sicchè è ultronea ogni pronuncia sulla legittimità o meno del sequestro stesso, ravvisandosi nella fattispecie un caso di sospensione obbligatoria del procedimento penale. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2468 del 18/11/1993 dep. 12/01/1994 Rv. 196777. Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza di riesame, la Suprema Corte ha osservato che il Tribunale, in presenza del telegramma inviato dal difensore dei ricorrenti e della espressa deduzione del P.M. circa la notizia della pendenza di una causa civile avente ad oggetto la proprietà dell’immobile, avrebbe dovuto "in limine" accertare l’esistenza della contestazione e, nel caso affermativo, rimettere gli atti al giudice civile, astenendosi dal pronunciarsi sulla istanza di riesame).

Tuttavia ciò presuppone che il giudice adempia all’onere di accertare la reale esistenza di una controversia, che deve essere effettiva e, quindi, già instaurata oppure instauranda, non essendo sufficiente la mera sussunzione di una tale contestazione. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 41879 del 11/10/2007 dep. 14/11/2007 Rv. 237939.

Nella specie la sussistenza della controversia era stata unicamente dedotta da quanto riferito dalla polizia giudiziaria).

Nel caso in esame non consta e neppure è dedotto che fosse instaurata o instauranda una controversia circa la proprietà del bene, nel qual caso, peraltro, il sequestro avrebbe dovuto essere mantenuto.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha argomentato che i contratti di acquisto (fra cui quello della ricorrente) erano in frode alla legge in quanto in quella zona non era consentita la costruzione di edifici destinati a civile abitazione, sicchè la clausola di godimento plurimo turnario era finalizzata a dissimulare tale destinazione (che non avrebbe consentito la compravendita) e ciò escludeva la buona fede degli acquirenti.

Si tratta di clausola, secondo il Tribunale, ritenuta essenziale nel contratto medesimo oltre che indeterminata (p. 6 ordinanza impugnata).

In siffatta valutazione non vi è alcuna violazione di legge.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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